Lettera inviata ai giornali Normanno,
Tempostretto, Centonove, Gazzetta del sud ed alla Dott.ssa Nifosì
Associazione Amici del Cane onlus
Iscrizione Albo Regionale Sicilia: n.14 sez.B decreto 2133 del 19/11/2003
Tel.392.9621580 – Fax 090.672254
e-mail del 05 aprile 2009
Oggetto: Deportazione cani randagi.
Mi rivolgo a tutti i destinatari nella mia qualità di presidente
dell'Associazione Amici del Cane onlus di Messina, con l'auspicio che si
smetta di adottare verso i cani randagi misure disumane, sproporzionate e
spesso illegali che nulla hanno a che vedere con sane e consapevoli azioni
atte a mettere in moto sollecitamente tutte le Istituzioni preposte ad
attuare quanto le leggi prescrivono per raggiungere il controllo del
randagismo, problema incoscientemente sottovalutato.
Per quanto in oggetto è da più di un anno che la nostra Associazione,
inascoltata, diffida i Comuni
Siciliani a praticare la deportazione in massa dei randagi in altre province
o, peggio, in altre regioni esortandoli al rispetto della L.R. 15/2000 ed a
non sprecare il denaro pubblico.
E’ noto che, come disposto dalla legge quadro 281/91, ogni Regione ha
emanato una propria legge adeguata ai principi della stessa ed adottato un
programma regionale per la prevenzione del randagismo secondo le proprie
esigenze territoriali ed i propri criteri.
Alla diversità dei criteri è dovuto il fatto che le L.R. poco hanno in
comune fra loro specialmente per quello che riguarda i diritti degli animali
di affezione.
La legge della Regione Sicilia è gradita ai siciliani. Nessun articolo
consente la possibilità di mandare i propri cani in canili di altre province
o regioni ed è sufficientemente vicina al rispetto del punto a) dell’art. 5
della carta dei diritti degli animali:
(a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente
nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo
e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;
Il principio cardine della normativa è che Comuni, USL e Associazioni
animaliste insieme provvedano, nel loro territorio, alla cura degli animali
al fine di prevenire il randagismo.
Trasferirli in altre regioni, magari a mille chilometri di distanza,
significa solo eludere lo spirito della legge e consentire ai comuni di
liberarsi di un problema anziché di affrontarlo e risolverlo.
In forza di questo illegale e balordo criterio sono sorti Canili Deposito
che ospitano migliaia di cani randagi che, come è ovvio, non possono che
essere tenuti in gabbia sino alla loro morte.
Tutto questo le Associazioni animaliste non lo possono tollerare.
Ritengo quindi che le Associazioni animaliste Oipa Italia, LAV, ENPA, LNDC,
LIDA e tutte quelle che vogliono partecipare, debbano impedire queste
deportazioni di massa e farsi carico di obbligare le amministrazioni
pubbliche al rispetto della legge non consentendo loro di eludere il
problema con i sistemi barbari sopra denunziati.
Messina, 04 aprile 2009
Associazione Amici del Cane onlus
Il presidente
Caterina Arcovito
Allegato 1: Ricordiamo che
Allegato 1 Messina,04 aprile 2009
RICORDIAMO CHE:
I°) Il cane è un animale d'affezione, così definito per le elevate capacità
socio-cognitive e comunicative e una forte predisposizione a cooperare con
l'uomo ed a formare legami sociali
intensi e durevoli.
I°) La Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, redatta dalla Lega
internazionale dei diritti dell'animale, è stata presentata a Bruxelles il
26 gennaio1978 e sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico
e scientifico;
Successivamente è stata proclamata a Parigi presso la sede dell'UNESCO, il
15 ottobre 1978.
I°) La carta dei diritti degli animali (allegata) all'art. 5 recita che:
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente
nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo
e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;
b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a
fini mercantili è contraria a questo diritto.
I°) IL TRATTATO DELL’ UNIONE EUROPEA (Nuovo articolo 13 della parte II del
Trattato) firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 dai 27 Paesi dell'Unione
Europea, fra le molteplici novità migliorative dal punto di vita sociale,
riconosce giuridicamente come esseri senzienti (dotati di sensibilità) gli
animali e gli Stati nazionali dovranno tenere pienamente conto delle
esigenze del loro benessere.
Il trattato è entrato in vigore il 1° gennaio 2009, non vincola nessun Paese
ad una precisa legislazione, ma da loro una direttiva da seguire.
Associazione Amici del Cane onlus – Messina – info@siciliamicidelcane.it
D.U.D.A.
PREMESSA
Considerato che ogni animale ha dei diritti;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno
portato e continuano a portare l' uomo a commettere crimini contro la natura
e contro gli animali;
considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto
all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della
coesistenza delle specie nel mondo;
considerato che genocidi sono perpetrati dall' uomo e altri ancora se ne
minacciano;
considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al
rispetto degli uomini tra loro;
considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare,
comprendere, rispettare e amare gli animali.
SI PROCLAMA:
Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi
diritti all'esistenza.
Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l'uomo, in quanto specie animale,
non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di
sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue
conoscenze al servizio degli animali; c) ogni animale ha diritto alla
considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.
Articolo 3
a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti
crudeli; b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere
istantanea, senza dolore, nè angoscia.
Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di
vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il
diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini
educativi, è contraria a questo diritto.
Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente
nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo
e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;
b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a
fini mercantili è contraria a questo diritto.
Articolo 6
a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata
della vita conforme alla sua naturale longevita'; b) l'abbandono di un
animale è un atto crudele e degradante.
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e
intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.
Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è
incompatibile con i diritti dell' animale sia che si tratti di una
sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di
sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e
sviluppate.
Articolo 9
Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito,
alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà' e
dolore.
Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell' uomo; b) le
esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono
incompatibili con la dignità dell'animale.
Articolo 11
Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un
biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Articolo 12
Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è
un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) l'inquinamento e la
distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.
Articolo 13
a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto; b) le scene di
violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e
alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato
ai diritti dell'animale.
Articolo 14
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono
essere rappresentate a livello governativo; b) i diritti dell' animale
devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.
Finanziaria
Recita
il comma 829 della Finanziaria 2006: “ All’articolo 4 della
legge 14 agosto 1991 n. 281, il comma 1 è sostituito dal
seguente: “1. I Comuni singoli o associati e le comunità
montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo
delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali
piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle
risorse di cui all’articolo 3 comma 6. I Comuni provvedono
altresì al risanamento dei canili comunali esistenti e
costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti
con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui
all’articolo 3 comma 6" . Le competenze dei comuni
disciplinate dall’articolo 4 della Legge 281 vengono così
ampliate ed estese alla prevenzione del randagismo attraverso
l’esplicito ricorso alla sterilizzazione. La “vecchia” 281
assegnava invece il compito di provvedere “al risanamento dei
canili comunali esistenti” e alla costruzione “ di rifugi per
i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e
avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla
regione”. Ma, soprattutto, la 281 non indicava espressamente il
metodo per la limitazione della nascite, genericamente da
effettuarsi “tenuto conto del progresso scientifico”. Con la
modifica introdotta dalla Finanziaria 2007 si prevede che i piani
di controllo delle nascite siano posti in essere “attraverso la
sterilizzazione”, metodo che viene così implicitamente
riconosciuto come “incruento”. I piani di sterilizzazione
vengono attuati dai Comuni utilizzando una quota non inferiore al
60 per cento delle risorse destinate dalle regioni agli enti
locali. La norma interviene sull'utilizzo dei fondi regionali da
parte dei Comuni, vincolandone, in via prioritaria, più della metà
alla prevenzione del randagismo piuttosto che al risanamento e
alla costruzione di canili.
FINANZIARIA 2007 (GU DEL 27/12/2006)
PATTA: MINISTERO ATTENTO SU ATTUAZIONE 281
TAVOLO D’INCONTRO ANIMALISTA
“ANIMALI COME NOI: l’AVVOCATO DEGLI ANIMALI
GENOVA- STAR HOTEL(vicino stazione Brignole)
MERCOLEDì 20 DICEMBRE 2006 – ore 16,30
INVITO
Organizzato
da
CRCSSA ONLUS Centro Ricerca Senza Sperimentazione Animale
In collaborazione con:
Associazione Ayusya Onlus- Genova
Associazione Amici Del Cane Onlus—Messina
Bollettinoanimalista@
EOLO A QUATTRO ZAMPE onlus—Lipari/isole eolie
Lida Sez. Di Genova
Movimento Antispecista- Milano
Oipa Sez. Di Genova
Pattt Partito Animalista Trasversale- sede nazionale Genova
Rla Riformatori Libertari Animalisti—Genova
Servizio Nazionale Vigilanza Operatori Zoofili Lida—sede nazionale Torino
Moderatore : Maria Grazia Barbieri—Pres. Naz. Crcssa Onlus
RELATORI
Giovanni Porta Responsabile Servizio Nazionale Vigilanza Operatori Zoofili
LIDA
Eugenia Rebecchi Pres. Ayusya--Osservatore Effettivo Del Volontariato
Ligure
Avv. Damiano Fiorato—Foro Di Genova
Massimo Terrile Pres. Movimento Antispecista—Milano
Caterina Arcovito Pres. Associazione Amici del Cane
Prof. Bruno Fedi- Coordinatore Scientifico Crcssa Onlus
Avv. Stefano Pizzorno – Foro di Firenze
Laura Gulotta- medico veterinario
Avv. Maria Cristina Tognoni- foro di Milano
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In memoria
di Pietro Croce
Tavolo d’incontro animalista organizzato da CRCSSA ONLUS – Genova
20.12.2006
RELAZIONE
Le O.N.L.U.S.
(Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) sono quelle formazioni
sociali (associazioni, comitati, fondazioni, etc.) istituite senza fine di
lucro al solo scopo di perseguire finalità di tutela, valorizzazione e
promozione di interessi socialmente rilevanti nei campi dell’assistenza
sociale e sanitaria, della beneficenza, della ricerca, della cultura, della
tutela dell’ambiente e dei diritti fondamentali degli animali.
Centri esponenziali di interessi diffusi, le O.N.L.U.S. hanno nel tempo
assunto un rilievo sociale sempre maggiore poiché capaci di contribuire alla
promozione ed al miglioramento delle condizioni di vita della collettività
secondo una prospettiva rivolta alla migliore valorizzazione degli interessi
umani considerati, di volta in volta, meritevoli della più attenta cura.
La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente
costituito e delle sue molteplici attività come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo in tutte
le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia,
favorendone il suo apporto originale al conseguimento di finalità di
carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
Detto riconoscimento trova il primo ed immediato riscontro all’interno della
Carta costituzionale, laddove l’individuo assurge a centro di imputazione di
diritti inalienabili non solo nella sua qualità di singolo ma anche e
soprattutto nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
L’adempimento ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale passa,
del resto, in primo luogo, proprio attraverso le formazioni sociali chiamate
a tutelare e valorizzare gli interessi propri della comunità sociale, sia in
quanto collettività, sia in quanto composta da soggetti contraddistinti da
una propria individualità.
Da ultimo, il Legislatore Costituzionale ha ritenuto opportuno evidenziare
appieno l’indefettibilità delle formazioni sociali – nel quadro di una
società civile impegnata quotidianamente a contribuire all’attuazione dei
diritti fondamentali dei singoli ed a costituire il cuore pulsante ed
aggregante degli interessi diffusi emergenti nel contesto sociale di
riferimento – mediante la costituzionalizzazione del principio di
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 IV comma Cost. a tenore del quale
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Detto principio costituisce il criterio propulsivo in coerenza al quale deve
svilupparsi, nell'ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e
privato anche nella realizzazione delle finalità di carattere collettivo.
Ciò trova riscontro in una visione secondo cui lo Stato e ogni altra
Autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile
partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie
individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente
interpretano i bisogni collettivi emergenti dal "sociale" e si impegnano
direttamente per la realizzazione di quelle che sono avvertite come utilità
collettive, come esigenze proprie della comunità di cui fanno parte.
Nel tempo, il Legislatore ha dato prova di percepire appieno la rilevanza
sociale della O.N.L.U.S. e, più in generale, di tutte le formazioni sociali,
centri esponenziali di interessi collettivi, mediante, in primo luogo:
1) il riconoscimento dei diritti di partecipazione e di accesso agli atti
nell’ambito di procedimenti amministrativi capaci di involgere interessi
oggetto di tutela da parte appunto delle associazioni de quibus;
2) il riconoscimento della legittimazione processuale attiva e passiva e,
quindi, della capacità di tutelare in sede giurisdizionale, civile e
amministrativa, detti interessi mediante gli opportuni atti di impugnazione,
costituzione e/o intervento;
3) il conferimento della facoltà, al ricorrere di specifiche condizioni, di
costituirsi parte civile nel corso di un giudizio penale.
Ancora, nella quotidiana attività preordinata all’esperimento di ogni più
opportuna iniziativa per la migliore salvaguardia degli interessi tutelati,
il Legislatore si è fatto carico di promuovere dette attività mediante
l’espressa previsione di numerose agevolazioni, soprattutto d’ordine
fiscale, volte a sgravare dette formazioni sociali da imposizioni che mal si
conciliano con le finalità non lucrative perseguite.
A titolo esemplificativo, tra le varie ipotesi, è possibile citare l’art. 13
DP.R. n. 641/1972 in materia di esenzione dalle tasse sulle concessioni
governative, l’art. 27 D.P.R. n. 642/1972 in materia di esenzione
dall’imposta di bollo e, da ultimo, l’art. 3 D. Lgs. n. 346/1990 in materia
di esenzione dalle imposte sulle donazione e successioni.
In tale quadro si inserisce il dibattito concernente la proposta volta ad
impegnare il Legislatore affinché possa essere finalmente riconosciuto, nei
confronti delle O.N.LU.S., il diritto ad accedere al gratuito patrocinio,
ovvero il diritto a poter beneficiare di assistenza legale a spese dello
Stato nell’esperimento delle azioni giudiziarie rivolte esclusivamente alla
salvaguardia di interessi collettivi.
Le norme dettate in materia di gratuito patrocinio, ex D.P.R. n. 115/02,
sono infatti interamente costruite attorno alla figura della persona fisica.
Ancora oggi, quindi, i costi concernenti i giudizi instaurati da parte delle
O.N.L.U.S. sono posti intermente a carico delle formazioni sociali di cui si
discorre.
Invero, in questa sede, si manifesta con forza, per l’ennesima volta, la
necessità di superare il ristretto ambito di operatività, concepito,
appunto, secondo una limitata prospettiva, delle norme volte a disciplinare
l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, allo scopo di pervenire
finalmente ad un pieno riconoscimento della meritoria attività di cura,
promozione e valorizzazione degli interessi diffusi da parte delle O.N.L.U.S. anche
in sede giudiziaria.
È del tutto evidente, infatti, come,
ancor oggi, le formazioni sociale più attive, nella quotidiana azione volta
alla salvaguardia di interessi e diritti fondamentali, debbano scontrarsi da
un lato con una pubblica amministrazione il più delle volte miope e
dall’altro, a seconda del campo di interessi coinvolto, con gruppi di
pressione contraddistinti da disponibilità economiche particolarmente
ingenti tali da garantire la possibilità di sostenere, con facilità, gli
onerosi costi, anche temporali, legati allo svolgimento del giudizio.
In tal contesto, seppur motivate dai
nobili ideali perseguiti, le O.N.L.U.S. faticano, proprio a causa della
scarsità di messi di cui ordinariamente dispongono, a sopportare gli oneri
riconnessi ad un processo che, si ricorda, viene instaurato, o nel quale si
interviene, al solo scopo di tutelare interessi propri della collettività,
di quella comunità sociale che proprio nelle O.N.L.U.S. riscontra un
irrinunciabile baluardo avverso la lesione dei propri fondamentali diritti
ed interessi.
Riconoscere, quindi, alle O.N.L.U.S.
l’accesso al gratuito patrocinio sembra quindi essere un elementare
interesse di tutti, il cui soddisfacimento, atto in definitiva a garantire
effettività al principio di tutela giurisdizionale in ogni stato e grado
del processo, non può più essere oltremodo procrastinato.
Associazione Amici del Cane
Onlus
Il Presidente
Caterina Arcovito
Con la collaborazione del socio avv.
Carmelo Briguglio