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Lettera inviata ai giornali Normanno, Tempostretto, Centonove, Gazzetta del sud ed alla Dott.ssa Nifosì


Associazione Amici del Cane onlus
Iscrizione Albo Regionale Sicilia: n.14 sez.B decreto 2133 del 19/11/2003
Tel.392.9621580 – Fax 090.672254


e-mail del 05 aprile 2009

Oggetto: Deportazione cani randagi.


Mi rivolgo a tutti i destinatari nella mia qualità di presidente dell'Associazione Amici del Cane onlus di Messina, con l'auspicio che si smetta di adottare verso i cani randagi misure disumane, sproporzionate e spesso illegali che nulla hanno a che vedere con sane e consapevoli azioni atte a mettere in moto sollecitamente tutte le Istituzioni preposte ad attuare quanto le leggi prescrivono per raggiungere il controllo del randagismo, problema incoscientemente sottovalutato.

Per quanto in oggetto è da più di un anno che la nostra Associazione, inascoltata, diffida i Comuni
Siciliani a praticare la deportazione in massa dei randagi in altre province o, peggio, in altre regioni esortandoli al rispetto della L.R. 15/2000 ed a non sprecare il denaro pubblico.
E’ noto che, come disposto dalla legge quadro 281/91, ogni Regione ha emanato una propria legge adeguata ai principi della stessa ed adottato un programma regionale per la prevenzione del randagismo secondo le proprie esigenze territoriali ed i propri criteri.
Alla diversità dei criteri è dovuto il fatto che le L.R. poco hanno in comune fra loro specialmente per quello che riguarda i diritti degli animali di affezione.
La legge della Regione Sicilia è gradita ai siciliani. Nessun articolo consente la possibilità di mandare i propri cani in canili di altre province o regioni ed è sufficientemente vicina al rispetto del punto a) dell’art. 5 della carta dei diritti degli animali:
(a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;
Il principio cardine della normativa è che Comuni, USL e Associazioni animaliste insieme provvedano, nel loro territorio, alla cura degli animali al fine di prevenire il randagismo.
Trasferirli in altre regioni, magari a mille chilometri di distanza, significa solo eludere lo spirito della legge e consentire ai comuni di liberarsi di un problema anziché di affrontarlo e risolverlo.
In forza di questo illegale e balordo criterio sono sorti Canili Deposito che ospitano migliaia di cani randagi che, come è ovvio, non possono che essere tenuti in gabbia sino alla loro morte.
Tutto questo le Associazioni animaliste non lo possono tollerare.
Ritengo quindi che le Associazioni animaliste Oipa Italia, LAV, ENPA, LNDC, LIDA e tutte quelle che vogliono partecipare, debbano impedire queste deportazioni di massa e farsi carico di obbligare le amministrazioni pubbliche al rispetto della legge non consentendo loro di eludere il problema con i sistemi barbari sopra denunziati.
Messina, 04 aprile 2009
Associazione Amici del Cane onlus
Il presidente
Caterina Arcovito



Allegato 1: Ricordiamo che




Allegato 1 Messina,04 aprile 2009




RICORDIAMO CHE:


I°) Il cane è un animale d'affezione, così definito per le elevate capacità socio-cognitive e comunicative e una forte predisposizione a cooperare con l'uomo ed a formare legami sociali
intensi e durevoli.

I°) La Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, redatta dalla Lega internazionale dei diritti dell'animale, è stata presentata a Bruxelles il 26 gennaio1978 e sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico e scientifico;
Successivamente è stata proclamata a Parigi presso la sede dell'UNESCO, il 15 ottobre 1978.

I°) La carta dei diritti degli animali (allegata) all'art. 5 recita che:
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;
b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

I°) IL TRATTATO DELL’ UNIONE EUROPEA (Nuovo articolo 13 della parte II del Trattato) firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 dai 27 Paesi dell'Unione Europea, fra le molteplici novità migliorative dal punto di vita sociale, riconosce giuridicamente come esseri senzienti (dotati di sensibilità) gli animali e gli Stati nazionali dovranno tenere pienamente conto delle esigenze del loro benessere.
Il trattato è entrato in vigore il 1° gennaio 2009, non vincola nessun Paese ad una precisa legislazione, ma da loro una direttiva da seguire.


Associazione Amici del Cane onlus – Messina – info@siciliamicidelcane.it



D.U.D.A.


PREMESSA
Considerato che ogni animale ha dei diritti;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l' uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;
considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
considerato che genocidi sono perpetrati dall' uomo e altri ancora se ne minacciano;
considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;
considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

SI PROCLAMA:

Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.
Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.
Articolo 3
a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.
Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
Articolo 6
a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita'; b) l'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.
Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell' animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Articolo 9
Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà' e dolore.
Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell' uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.
Articolo 11
Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Articolo 12
Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) l'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.
Articolo 13
a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto; b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.
Articolo 14
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) i diritti dell' animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.

 

 


 

Finanziaria

Recita il comma 829 della Finanziaria 2006: “ All’articolo 4 della legge 14 agosto 1991 n. 281, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I Comuni singoli o associati e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all’articolo 3 comma 6. I Comuni provvedono altresì al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3 comma 6" . Le competenze dei comuni disciplinate dall’articolo 4 della Legge 281 vengono così ampliate ed estese alla prevenzione del randagismo attraverso l’esplicito ricorso alla sterilizzazione. La “vecchia” 281 assegnava invece il compito di provvedere “al risanamento dei canili comunali esistenti” e alla costruzione “ di rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione”. Ma, soprattutto, la 281 non indicava espressamente il metodo per la limitazione della nascite, genericamente da effettuarsi “tenuto conto del progresso scientifico”. Con la modifica introdotta dalla Finanziaria 2007 si prevede che i piani di controllo delle nascite siano posti in essere “attraverso la sterilizzazione”, metodo che viene così implicitamente riconosciuto come “incruento”. I piani di sterilizzazione vengono attuati dai Comuni utilizzando una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse destinate dalle regioni agli enti locali. La norma interviene sull'utilizzo dei fondi regionali da parte dei Comuni, vincolandone, in via prioritaria, più della metà alla prevenzione del randagismo piuttosto che al risanamento e alla costruzione di canili.

FINANZIARIA 2007 (GU DEL 27/12/2006)

PATTA: MINISTERO ATTENTO SU ATTUAZIONE 281


In memoria di Pietro Croce
TAVOLO D’INCONTRO ANIMALISTA
“ANIMALI COME NOI: l’AVVOCATO DEGLI ANIMALI a patrocinio gratuito, una richiesta sempre più urgente”
GENOVA- STAR HOTEL(vicino stazione Brignole)
MERCOLEDì 20 DICEMBRE 2006 – ore 16,30

INVITO

Organizzato da
CRCSSA ONLUS Centro Ricerca Senza Sperimentazione Animale
In collaborazione con:
Associazione Ayusya  Onlus- Genova
Associazione Amici Del Cane Onlus—Messina
Bollettinoanimalista@
EOLO A QUATTRO ZAMPE onlus—Lipari/isole eolie
Lida Sez. Di Genova
Movimento Antispecista- Milano
Oipa Sez. Di Genova
Pattt Partito Animalista Trasversale- sede nazionale Genova
Rla  Riformatori Libertari Animalisti—Genova
Servizio Nazionale Vigilanza Operatori Zoofili Lida—sede nazionale Torino
Moderatore : Maria Grazia Barbieri—Pres. Naz. Crcssa Onlus

RELATORI
Giovanni Porta Responsabile Servizio Nazionale Vigilanza Operatori Zoofili LIDA
Eugenia Rebecchi Pres. Ayusya--Osservatore Effettivo Del Volontariato Ligure
Avv.  Damiano Fiorato—Foro Di Genova
Massimo Terrile Pres. Movimento Antispecista—Milano
Caterina Arcovito Pres. Associazione Amici del Cane
Prof. Bruno Fedi- Coordinatore Scientifico Crcssa Onlus
Avv. Stefano  Pizzorno – Foro di  Firenze
Laura Gulotta- medico veterinario
Avv. Maria Cristina Tognoni- foro di Milano

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In memoria di Pietro Croce
Tavolo d’incontro animalista organizzato da CRCSSA ONLUS – Genova 20.12.2006

RELAZIONE

Le O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) sono quelle formazioni sociali (associazioni, comitati, fondazioni, etc.) istituite senza fine di lucro al solo scopo di perseguire finalità di tutela, valorizzazione e promozione di interessi socialmente rilevanti nei campi dell’assistenza sociale e sanitaria, della beneficenza, della ricerca, della cultura, della tutela dell’ambiente e dei diritti fondamentali degli animali.
Centri esponenziali di interessi diffusi, le O.N.L.U.S. hanno nel tempo assunto un rilievo sociale sempre maggiore poiché capaci di contribuire alla promozione ed al miglioramento delle condizioni di vita della collettività secondo una prospettiva rivolta alla migliore valorizzazione degli interessi umani considerati, di volta in volta, meritevoli della più attenta cura.
La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia, favorendone il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
Detto riconoscimento trova il primo ed immediato riscontro all’interno della Carta costituzionale, laddove l’individuo assurge a centro di imputazione di diritti inalienabili non solo nella sua qualità di singolo ma anche e soprattutto nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
L’adempimento ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale passa, del resto, in primo luogo, proprio attraverso le formazioni sociali chiamate a tutelare e valorizzare gli interessi propri della comunità sociale, sia in quanto collettività, sia in quanto composta da soggetti contraddistinti da una propria individualità.
Da ultimo, il Legislatore Costituzionale ha ritenuto opportuno evidenziare appieno l’indefettibilità delle formazioni sociali – nel quadro di una società civile impegnata quotidianamente a contribuire all’attuazione dei diritti fondamentali dei singoli ed a costituire il cuore pulsante ed aggregante degli interessi diffusi emergenti nel contesto sociale di riferimento – mediante la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 IV comma Cost. a tenore del quale “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Detto principio costituisce il criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, nell'ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di carattere collettivo.
Ciò trova riscontro in una visione secondo cui lo Stato e ogni altra Autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal "sociale" e si impegnano direttamente per la realizzazione di quelle che sono avvertite come utilità collettive, come esigenze proprie della comunità di cui fanno parte.
Nel tempo, il Legislatore ha dato prova di percepire appieno la rilevanza sociale della O.N.L.U.S. e, più in generale, di tutte le formazioni sociali, centri esponenziali di interessi collettivi, mediante, in primo luogo:
1) il riconoscimento dei diritti di partecipazione e di accesso agli atti nell’ambito di procedimenti amministrativi capaci di involgere interessi oggetto di tutela da parte appunto delle associazioni de quibus;
2) il riconoscimento della legittimazione processuale attiva e passiva e, quindi, della capacità di tutelare in sede giurisdizionale, civile e amministrativa, detti interessi mediante gli opportuni atti di impugnazione, costituzione e/o intervento;
3) il conferimento della facoltà, al ricorrere di specifiche condizioni, di costituirsi parte civile nel corso di un giudizio penale.
Ancora, nella quotidiana attività preordinata all’esperimento di ogni più opportuna iniziativa per la migliore salvaguardia degli interessi tutelati, il Legislatore si è fatto carico di promuovere dette attività mediante l’espressa previsione di numerose agevolazioni, soprattutto d’ordine fiscale, volte a sgravare dette formazioni sociali da imposizioni che mal si conciliano con le finalità non lucrative perseguite.
A titolo esemplificativo, tra le varie ipotesi, è possibile citare l’art. 13 DP.R. n. 641/1972 in materia di esenzione dalle tasse sulle concessioni governative, l’art. 27 D.P.R. n. 642/1972 in materia di esenzione dall’imposta di bollo e, da ultimo, l’art. 3 D. Lgs. n. 346/1990 in materia di esenzione dalle imposte sulle donazione e successioni.
In tale quadro si inserisce il dibattito concernente la proposta volta ad impegnare il Legislatore affinché possa essere finalmente riconosciuto, nei confronti delle O.N.LU.S., il diritto ad accedere al gratuito patrocinio, ovvero il diritto a poter beneficiare di assistenza legale a spese dello Stato nell’esperimento delle azioni giudiziarie rivolte esclusivamente alla salvaguardia di interessi collettivi.
Le norme dettate in materia di gratuito patrocinio, ex D.P.R. n. 115/02, sono infatti interamente costruite attorno alla figura della persona fisica.
Ancora oggi, quindi, i costi concernenti i giudizi instaurati da parte delle O.N.L.U.S. sono posti intermente a carico delle formazioni sociali di cui si discorre.
Invero, in questa sede, si manifesta con forza, per l’ennesima volta, la necessità di superare il ristretto ambito di operatività, concepito, appunto, secondo una limitata prospettiva, delle norme volte a disciplinare l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, allo scopo di pervenire finalmente ad un pieno riconoscimento della meritoria attività di cura, promozione e valorizzazione  degli interessi diffusi da parte delle O.N.L.U.S. anche in sede giudiziaria.
È del tutto evidente, infatti, come, ancor oggi, le formazioni sociale più attive, nella quotidiana azione volta alla salvaguardia di interessi e diritti fondamentali, debbano scontrarsi da un lato con una pubblica amministrazione il più delle volte miope e dall’altro, a seconda del campo di interessi coinvolto, con gruppi di pressione contraddistinti da disponibilità economiche particolarmente ingenti tali da garantire la possibilità di sostenere, con facilità, gli onerosi costi, anche temporali, legati allo svolgimento del giudizio.
In tal contesto, seppur motivate dai nobili ideali perseguiti, le O.N.L.U.S. faticano, proprio a causa della scarsità di messi di cui ordinariamente dispongono, a sopportare gli oneri riconnessi ad un processo che, si ricorda, viene instaurato, o nel quale si interviene, al solo scopo di tutelare interessi propri della collettività, di quella comunità sociale che proprio nelle O.N.L.U.S. riscontra un irrinunciabile baluardo avverso la lesione dei propri fondamentali diritti ed interessi.
Riconoscere, quindi, alle O.N.L.U.S. l’accesso al gratuito patrocinio sembra quindi essere un elementare interesse di tutti, il cui soddisfacimento, atto in definitiva a garantire effettività al principio di tutela giurisdizionale in ogni stato e grado del processo, non può più essere oltremodo procrastinato.

Associazione Amici del Cane Onlus
Il Presidente
Caterina Arcovito
Con la collaborazione del socio avv. Carmelo Briguglio