La Legge Regionale

L'angolo della giurisprudenza: Animali in Condominio

Decreto 13 dicembre 2007

Ordinanza Martini


La legge Regionale Sicilia

DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2007, n. 7.
Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Con il fermo intento di risolvere, o quantomeno limitare, il problema del randagismo, dell'abbandono, dei maltrattamenti e di quanto altro forma causa di sofferenze per i cani e più o meno gravi conseguenze per la comunità, l'Associazione Amici del Cane si è prefissa come scopo primario di spingere, collaborando, le Istituzioni ed i Cittadini al rispetto della L.R. Sicilia n.15 del 3/7/2000.
Nella convinzione che nell'applicazione della suddetta legge sta la risoluzione del grave problema sociale del randagismo, invitiamo chiunque lo "senta" ad attivarsi per divulgarla e farla rispettare.


Legge Regionale Sicilia 3/7/2000 n.15, B.U.R. 7/7/2000 n.32

Istituzione dell'Anagrafe Canina e Norme per la Tutela degli Animali da Affezione e la Prevenzione del Randagismo

 

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Siciliana, in attuazione della legge 14 Agosto 1991, n.281, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo.
2. Agli adempimenti previsti dalla legge, provvedono la Regione, le province regionali, i comuni singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste.


Articolo 2

Istituzione dell'anagrafe canina

1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina, cui sono inscritti tutti i cani presenti nell'ambito territoriale della Regione.
2. L'anagrafe canina è istituita presso l'area di sanità pubblica veterinaria di ciascuna azienda unità sanitaria locale. Le aziende unità sanitarie locali, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono ad attivare, di concerto con i comuni, ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e sterilizzazione.
3. L'anagrafe canina è gestita preferibilmente attraverso sistemi informatici che consentono, mediante apposita banca dati, anche la gestione dell'anagrafe zootecnica di cui al D.P.R.30 aprile 1996, n. 317.
4.Pre le finalità di cui al presente articolo, l'informatizzazione dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, è effettuata dall’Assessore per la sanità, ripartendo alle aziende unità sanitarie locali le somme stanziate dall’articolo 27 in funzione della popolazione umana residente nell’ambito territoriale di ciascuna azienda.

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Articolo 3

Obbligo della iscrizione

1. i cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a registrare all’anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali.
2. per i cani esistenti nel territorio regionale al momento di istituzione dell’anagrafe il termine in cui al comma 1 decorre dall’istituzione dell’anagrafe.
3. i cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o detentori sono residenti nella Regione siciliana, devono essere registrati entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale.
4. i cani al seguito di proprietari o detentori residenti in altre regioni e dimoranti nel territorio siciliano devono essere iscritti all’anagrafe entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale, anche nel caso in cui il proprietario o il detentore non fissi la propria residenza nella Regione siciliana. L’iscrizione, in tal caso, è effettuata presso l’anagrafe canina dell’azienda unità sanitaria locale in cui nel territorio il proprietario o il detentore abbia stabilito il proprio domicilio.
5. sono esonerati dall’iscrizione all’anagrafe i cani appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ed i cani al seguito di cittadini, non residenti nella Regione siciliana, che soggiornino nel territorio regionale per periodi inferiori a novanta giorni.
6. i medici veterinari e le associazioni di cui al comma 1 dell’articolo 19 che, nell’esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell’esistenza di cani non iscritti all’anagrafe, hanno l’obbligo di segnalarlo entro sette giorni al comune e all’azienda unità sanitaria locale competente sul territorio.
7. All’inosservanza dell’obbligo di iscrizione all’anagrafe ed alla violazione dell’obbligo di cui al comma 6 si applica la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila.
8. Si applica la sanzione da lire 5 milioni a lire 30 milioni qualora l’inosservanza riguardi cani, appartenenti a razze particolarmente aggressive, individuate con il decreto di cui all’articolo 4, che possano essere utilizzati per i combattimenti.

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Articolo 4

Norme di attuazione

1. Il presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per la sanità, con proprio decreto, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentire la commissione per i diritti degli animali di cui all’articolo 10, emana il regolamento di esecuzione della presente legge.
2. Con propri decreti, sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all’articolo 10, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per la sanità, adegua le norme del decreto di cui al comma 1, tenuto conto delle evoluzioni sociali, ambientali e scientifiche.
3. Con le modalità di cui al comma 2 il Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per la sanità, adegua con periodicità annuale, le tariffe di cui al comma 6 dell’articolo 11 e al comma 6 dell’articolo 14, nonché,le sanzioni previste dalla legge.


Articolo 5

Operazioni di anagrafe

1. Alle operazioni di anagrafe canina provvede l’area di sanità pubblica veterinaria dell’azienda unità sanitaria locale mediante la registrazione della scheda anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o detentori dei cani, dai medici veterinari dell’area di sanità pubblica veterinaria dell’azienda unità sanitaria locale o dai medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 4, dall’ azienda unità sanitaria locale, che contiene i dati segnaletici e la fotografia dell’animale, ove prodotta dal proprietario o dal detentore, le generalità degli stessi, il codice anagrafico assegnato e gli estremi identificativi del medico veterinario che ha effettuato le operazioni di tatuaggio previste dall’articolo 6. la fotografia va comunque prodotta, qualora il cane appartenga alle razze particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all’articolo 4 e possa essere utilizzato per i combattimenti.
2. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali richiedono all’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) i dati relativi al censimento della popolazione canina presente nel territorio della Regione siciliana.
3. La scheda anagrafica compilata da medici veterinari liberi professionisti deve essere inviata, entro otto giorni dalla compilazione, all’area di sanità pubblica veterinaria dell’azienda unità sanitaria locale. Copia della scheda rilasciata, al proprietario o detentore del cane, dai medici veterinari liberi professionisti o da quelli dell’area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali deve seguire l’animale in tutti i trasferimenti di proprietà o di possesso e deve essere esibita a richiesta delle autorità.
4. Al medico veterinario libero professionista che invii la scheda oltre i termini di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila. La sanzione è raddoppiata nel caso di ritardo superiore ai trenta giorni.
5. Il modello di scheda anagrafica è adottato con il decreto di cui all’articolo 4.

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Articolo 6

Identificazione e tatuaggio elettronico

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare. Il microchip contiene in memoria il codice identificativo, inalterabile ed unico, evidenziabile da apposito lettore.
2. Le operazioni di impianto del microchip sono effettuate dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali o dai medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati dall'azienda unità sanitaria locale, al momento stesso della compilazione della scheda anagrafica.
3. Le operazioni di compilazione della scheda anagrafica e di impianto del microchip sono effettuate gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali. Sono a carico del proprietario o del detentore dell'animale nel caso siano effettuate dai medici veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda unità sanitaria locale.
4. Sono esentati dall'impianto del microchip i cani già identificati con sistemi di tatuaggio elettronico compatibili con il sistema di identificazione previsto dalla presente legge.

Vedi MICROCHIP


Articolo 7

Codice identificativo

1. Il codice identificativo comprende nell'ordine i seguenti elementi:
a) le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune di residenza del proprietario o detentore del cane;
b) la sigla della provincia;
c) il numero progressivo attribuito all'animale;
d) la lettera 'S' per i cani sterilizzati.
2. I cani registrati presso l'anagrafe di altre regioni, che a motivo della loro permanenza nel territorio regionale vengono iscritti nell'anagrafe canina della Regione siciliana, sono identificati in conformità alla presente legge qualora i sistemi identificativi adoperati nella regione di provenienza non siano compatibili con quelli previsti dalla presente legge.
3. L'eventuale cambiamento di residenza del proprietario o del detentore del cane o la cessione dell'animale non comporta obbligo di modifica del codice di riconoscimento.

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Articolo 8

Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe

1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio:
a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
b) il cambio della propria residenza;
c) la morte dell'animale;
d) la scomparsa dell'animale.
2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal loro verificarsi.
3. La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall'anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario.
4. In caso di morte dell'animale la comunicazione, con allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere consegnata all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.
5. L'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui al comma 1.
6. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 500 mila. Alle violazioni delle disposizioni del comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'articolo 9.


Articolo 9

Abbandono di animali

1. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito.
2. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità al mantenimento, deve richiedere al comune di essere autorizzato a consegnare l'animale presso le strutture pubbliche o private di cui all'articolo 11. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, il comune provvede a proprie spese al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata.
3. E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei cani di cui al comma 5 dell'articolo 14 o la mancata comunicazione al comune e all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale nei casi di rinuncia alla proprietà o di scomparsa.
4. Alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

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Articolo 10

Commissione per i diritti degli animali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge.
2. La commissione è composta:
a) dall'Assessore per la sanità o suo delegato che la presiede;
b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato della sanità con funzioni di segretario;
c) da un ispettore veterinario in servizio presso il gruppo dell'Ispettorato regionale veterinario preposto alla trattazione delle materie inerenti alla presente legge;
d) da tre rappresentanti delle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali individuati dalla Giunta regionale;
e) da un medico veterinario designato dagli ordini dei medici veterinari;
f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezionistiche o animaliste scelti a rotazione tra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 19. I rappresentanti prescelti non sono immediatamente rieleggibili;
g) da un etologo designato dalle associazioni protezionistiche o animaliste.
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.
4. La commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno.

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Articolo 11

Rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero

1. Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonché la cura di animali ammalati. Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto alla temporanea permanenza di cani e gatti.
2. I comuni, singoli o associati e le province regionali, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscono rifugi sanitari pubblici, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 12 e provvedono alla loro gestione. I rifugi sanitari devono essere dotati di uno spazio adeguato per cure, interventi e degenza di gatti incidentati o sottoposti a sterilizzazione con i metodi di cui al comma 4 dell'articolo 18.
3. I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà.
4. Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 che gestiscono rifugi privati per cani.
5. L'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti dall'articolo 15.
6. Nel decreto di cui all'articolo 4 è indicata la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la gestione dei rifugi convenzionati.
7. Alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19 può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e sulla base di un'apposita convenzione stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4.
8. Al rifugio sanitario pubblico gestito dal comune è preposto un responsabile amministrativo che cura gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed è responsabile delle istruzioni impartite dall'area di sanità pubblica veterinaria. Nei rifugi sanitari pubblici o convenzionati gestiti dalle associazioni protezionistiche o animaliste i predetti adempimenti sono assolti dalle stesse associazioni protezionistiche o animaliste.

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Articolo 12

Organizzazione dei rifugi sanitari pubblici

1. I rifugi sanitari pubblici sono sottoposti a controllo sanitario da parte dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e devono garantire buone condizioni di vita per i cani ospitati ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati è subordinata ad autorizzazione dell'Assessore per la sanità. I rifugi sanitari pubblici e privati esistenti devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
3. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i requisiti strutturali, le caratteristiche dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi per il ricovero e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni.
4. Presso i rifugi sanitari pubblici l'assistenza sanitaria degli animali ospitati è assicurata dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.
5. L'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati è assicurata da medici veterinari liberi professionisti individuati dall'associazione protezionistica o animalista che gestisce l'impianto.
6. I rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di un ambulatorio attrezzato.
7. Presso i rifugi sanitari pubblici è attivato un sistema di sorveglianza sanitaria nei confronti delle principali malattie infettive e zoonosi.


Articolo 13

Apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi per il ricovero

1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati i rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono prevedere giornalmente regolari orari di apertura al pubblico delle strutture.
2. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.
3. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono consentire, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, l'accesso dei responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animaliste per il controllo della gestione della struttura.

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Articolo 14

Cattura e custodia dei cani vaganti o randagi

1. I comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio.
2. I cani vaganti catturati e quelli ritrovati sono affidati ai rifugi sanitari pubblici o a quelli convenzionati, e sottoposti a controllo sanitario.
3. Per ogni cane catturato il rifugio sanitario provvede all'accertamento del codice di identificazione e, ove sia possibile identificare il proprietario, ad avvertire lo stesso anche tramite comunicazione telefonica o telegrafica.
4. A cura dell'area di sanità pubblica veterinaria che gestisce l'anagrafe, il proprietario, quale risulta dai dati dell'anagrafe canina, deve essere avvertito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della cattura o del ritrovamento dell'animale.
5. Il proprietario del cane custodito nel rifugio sanitario è obbligato al ritiro dell'animale entro quindici giorni dalla ricevimento della raccomandata.
6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il mantenimento dell'animale, secondo le tariffe determinate con il decreto di cui all'articolo 4.
7. Sono esenti dal pagamento delle spese di cui al comma 6 del presente articolo ed al comma 3 dell'articolo 16:
a) coloro i quali hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) i titolari di pensioni sociali.
8. Al cane iscritto all'anagrafe, non ritirato dal proprietario entro quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 relativamente all'affidamento a privati o alle associazioni protezionistiche o animaliste, alla sterilizzazione ed alla rimessa in libertà.


Articolo 15

Controllo della popolazione canina

1. I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino entro quindici giorni dalla notifica della cattura, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento di cui al comma 6 dell'articolo 14, e della sanzione di cui al comma 7 dell'articolo 3.
2. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non risultino iscritti all'anagrafe che non siano stati reclamati, possono essere ceduti ad associazioni protezionistiche o animaliste o a privati cittadini che si impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione.
3. I cani possono essere presi in affidamento anche dalla stessa associazione protezionistica o animalista che gestisce il rifugio sanitario pubblico o che sia convenzionata per la custodia dei cani catturati. Dal momento dell'affidamento cessano gli effetti della custodia di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 11.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2, i cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, sono sottoposti a sterilizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni con metodi di provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento necessario ad evitare sofferenze agli animali in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 16.
5. Per i cani iscritti all'anagrafe e non ritirati dal proprietario o dal detentore, il termine previsto dal comma 4 decorre dalla data di ricezione da parte del proprietario o del detentore della comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 14.
6. I cani non reclamati e non affidati a privati cittadini o ad associazioni protezionistiche o animaliste, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, non possono essere soppressi e vengono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici e privati a spese dei comuni almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste operanti nel territorio può disporre che i cani vengano rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani sprovvisti di proprietario.
7. Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni, qualora cittadini residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta al comune purché i cani interessati siano di indole docile e le loro condizioni generali e di salute lo consentano.
1. Sono esclusi dalla remissione in libertà i cani delle razze di cui al comma 8 dell'articolo 3.
8. I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono rimessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.
9. I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati nei rifugi sanitari possono essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ovvero nei casi in cui risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi e non curabili. La soppressione dei cani deve essere effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.

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Articolo 16

Controllo delle nascite

1. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali predispongono interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite della popolazione felina e canina servendosi delle strutture ambulatoriali appositamente messe a disposizione dai comuni.
2. Le operazioni di sterilizzazione sono effettuate esclusivamente da medici veterinari con mezzi chirurgici o farmacologici, secondo tecniche che consentano di preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale degli animali e con l'adozione di ogni precauzione necessaria ad evitare sofferenze agli animali stessi.
3. Gli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti all'anagrafe sono effettuati, a carico dei proprietari o dei detentori, sulla base di un tariffario adottato con il decreto di cui all'articolo 4, sentiti gli ordini dei medici veterinari della Regione.
4. I cani di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono sterilizzati gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali anche nel caso che la sterilizzazione venga richiesta successivamente all'affidamento.


Articolo 17

Norme di tutela igienica della collettività

1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.
3. Le amministrazioni comunali provvedono ad individuare e a delimitare aree da destinare ai cani d'affezione per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a frequente rimozione delle deiezioni e a periodici interventi di bonifica.
4. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila.
5. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.

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Articolo 18

Protezione dei gatti in libertà

1. E' fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o domestici. E' fatto divieto di maltrattare e di allontanare dal loro habitat naturale i gatti che vivono in libertà. Per habitat naturale si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, edificato e non, dove stabilmente sia insediato un gatto o una colonia felina in libertà, indipendentemente dal fatto che sia accudita dai cittadini.
2. I comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali, possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.
3. La convenzione è stipulata secondo uno schema tipo approvato con il decreto di cui all'articolo 4. Il decreto stabilisce altresì la misura massima delle spese rimborsabili all'associazione protezionistica o animalista.
4. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati, se le loro condizioni di salute lo consentono, a cura delle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, che provvedono ad apporre mediante tatuaggio la lettera 'S', e successivamente rimessi in libertà nella colonia di provenienza. Nel caso di colonia gestita da associazione protezionistica o animalista se viene da questa richiesta, la sterilizzazione può essere effettuata presso medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 4, soltanto per comprovati motivi sanitari e viene effettuata da volontari di associazioni protezionistiche o animaliste convenzionate.
6. I comuni possono consentire alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 l'impianto di appropriati ricoveri nelle zone popolate da felini.
7. L'attivazione di rifugi per gatti è subordinata ad autorizzazione regionale. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i requisiti strutturali e le caratteristiche dei rifugi per gatti nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni. I rifugi per gatti esistenti devono essere adeguati ai requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
8. Le associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono rifugi per gatti possono essere incaricate dal sindaco della custodia di gatti i cui proprietari non sono più in condizioni di provvedere al loro mantenimento. Tali animali, ove non siano affidati entro trenta giorni a privati che si impegnino a mantenerli e ad accudirli, sono sottoposti a sterilizzazione, gratuitamente, presso l'area di sanità pubblica veterinaria della aziende unità sanitarie locali, con gli stessi metodi di cui al comma 4 dell'articolo 15.
9. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto nei casi in cui risultino affetti da forme patologiche gravi e non curabili.
10. La soppressione dei gatti deve essere effettuata dai medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico o comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali. In caso di malattia l'animale viene isolato e curato presso rifugi sanitari comunali o presso rifugi privati per gatti. A guarigione avvenuta il gatto viene rimesso in libertà nella colonia di appartenenza. In caso di invalidità permanente viene affidato definitivamente alla struttura convenzionata. Salvo quanto previsto dal comma 9, è assicurata la cura e la sopravvivenza dei gatti nei rifugi sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero.

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Articolo 19

Albo regionale

1. Presso l'Assessorato della sanità è istituito l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali.
2. I requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo sono stabiliti con apposito regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità.
3. In sede di prima applicazione, possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale quelle associazioni costituite con atto pubblico che, da almeno due anni, gestiscano rifugi per animali.

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Articolo 20

Contributi per i rifugi sanitari

1. L'Assessore per la sanità concede ai comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione previsti dalla presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati anche alle associazioni di cui all'articolo 19, che gestiscono rifugi per cani o per gatti operanti da almeno un biennio, in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla base di progetti esecutivi di risanamento o di costruzione, debitamente approvati, secondo le vigenti disposizioni, che rispettino i requisiti igienico strutturali e funzionali previsti dal decreto di cui all'articolo 4.
4. Salvo i casi dovuti a cause di forza maggiore, qualora i lavori non siano iniziati entro sei mesi od ultimati entro diciotto mesi dalla erogazione del contributo, il contributo medesimo viene recuperato.
5. L'Assessore per la sanità è autorizzato a concedere contributi alle associazioni protezionistiche o animaliste per il mantenimento degli animali ricevuti in affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 15.
6. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore per la sanità provvede a determinare i requisiti ed i limiti per l'erogazione dei contributi, nonché i controlli da esercitarsi.
7. I contributi non possono essere superiori al 50 per cento della misura massima delle spese rimborsabili indicata dal decreto di cui all'articolo 4 e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero di ciascun cane che non può superare i centottanta giorni.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni prevedono in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di servizi per la costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani e di rifugi per gatti. Tali aree possono essere concesse in comodato anche ad enti ed associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 19, per la costruzione o l'ampliamento di rifugi permanenti secondo le finalità previste dalla presente legge.


Articolo 21

Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera di cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dall'area di sanità pubblica veterinaria delle competenti aziende unità sanitarie locali in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità sono quelle stabilite dall'Assessore per la sanità con la circolare 22 maggio 1990, n. 549, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 30 giugno 1990, n. 31.

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Articolo 22

Promozione educativa

1. La Regione in collaborazione con l'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, con gli ordini professionali dei medici veterinari, con le autorità scolastiche, con le università e con le associazioni protezionistiche o animaliste promuove programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore per la sanità approva piani pluriennali di formazione ed aggiornamento degli operatori dell'area di sanità pubblica veterinaria, corsi di formazione del personale ausiliario operante nella medesima, nonché iniziative di educazione sanitaria, di informazione e di sensibilizzazione della popolazione.


Articolo 23

Cimiteri per animali d'affezione

1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere preventivo dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali d'affezione in conformità al regolamento di polizia veterinaria.

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Articolo 24

Divieto di combattimento fra animali

1. Chiunque organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi specie, ovvero vi assista o effettui puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 60 milioni. La stessa sanzione si applica anche al proprietario o al detentore degli animali impiegati nel combattimento, salvo che il fatto non sia avvenuto contro la loro volontà.
2. E' sempre disposta la confisca amministrativa, prevista dall'articolo 20, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli animali utilizzati o destinati ai combattimenti. Gli animali confiscati sono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici o nei rifugi per il ricovero a spese dei comuni ovvero affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19 o ad enti, organizzazioni o strutture che provvedano al loro recupero comportamentale.


Articolo 25

Norma di salvaguardia

1. Le convenzioni per la custodia dei cani catturati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulate dai comuni con le associazioni protezionistiche o animaliste o con privati gestori di rifugi per cani, rimangono efficaci fino alla loro scadenza e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, dopo la scadenza possono essere rinnovate secondo le modalità previste dai commi 5 e 7 dell'articolo 11.
3. Per i cani la cui custodia ha inizio dopo l'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4 il corrispettivo della custodia non può superare quello previsto dal comma 6 dell'articolo 11.
4. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 possono essere stipulate dai comuni anche con privati gestori di rifugi per cani.

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Articolo 26

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli precedenti, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 500 mila.
2. Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge.
3. Nel caso di violazione del comma 5 dell'articolo 14, la sanzione, prevista dal comma 4 dell'articolo 9, è maggiorata delle spese di custodia e mantenimento degli animali, quali determinate dal decreto di cui all'articolo 4.
4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Regione e sono utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti.

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Articolo 27

Norme finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per il triennio 2000-2002 la spesa complessiva di lire 9.327 milioni così ripartita:…triennio 2000-2002 - codice 01.08.02 …
2. Le ulteriori assegnazioni di fondi da parte dello Stato effettuate ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 vengono iscritte in bilancio su proposta dell'Assessore per la sanità nel rispetto delle finalità della presente legge e secondo le percentuali fissate dal comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1991.


Articolo 28

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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DECRETO 13 DICEMBRE 2007

GAZZETTA  UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
________________________________________
PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 GENNAIO 2008 - N. 4

DECRETI ASSESSORIALI ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 13 dicembre 2007
Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo ed, in particolare, l'art. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Visto il decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7, relativo al regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2000, che ha definito i requisiti igienico-strutturali e funzionali dei rifugi sanitari e per il ricovero;
Vista la legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), comma 829, che sostituisce l'art. 4, comma 1, della legge n. 281/91, che prevede che i comuni singoli o associati e le comunità montane provvedano prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite;
Considerato che il Ministero della salute ha ripartito le disponibilità del fondo per l'attuazione delle finalità della legge n. 281/91, con quote da trasferire agli enti locali per la realizzazione degli interventi di loro competenza;
Ritenuto di dovere coordinare e programmare interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo attraverso l'adozione di alcune strategie operative che permettano il miglioramento delle condizioni dell'habitat territoriale e delle aspettative dei cittadini;
Sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all'art. 10 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;
Decreta:

Art.  1

Al fine di contenere il problema del randagismo nel territorio della Regione siciliana, sono promossi ed incentivati gli interventi effettuati coerentemente all'allegata linea guida che fa parte integrante del presente decreto.

Art.  2

L'Assessore per la sanità concede contributi in misura non superiore al 50% della spesa complessiva, sulla base di progetti conformi agli allegati bandi, per la realizzazione delle seguenti attività:
1)  risanamento rifugi esistenti e costruzione rifugi sanitari;
2)  progetti di sterilizzazione;
3)  mantenimento cani e gatti presso le strutture.
L'Assessore per la sanità, al fine di consentire la realizzazione di interventi sull'intero territorio regionale, si riserva la facoltà di attribuire un finanziamento inferiore a quanto richiesto secondo le indicazioni riportate negli allegati bandi.

Art.  3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito di questo Assessorato.

Palermo, 13 dicembre 2007.
LAGALLA

Allegati
LINEA GUIDA PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO

Premessa
Con la legge n. 281/91 da parte delle autorità centrali è stato sostanzialmente modificato l'approccio nei confronti degli animali d'affezione evidenziando l'accresciuto interesse della società verso gli animali d'affezione.
Le mutate condizioni dello stato sanitario del Paese nei confronti delle zoonosi (rabbia ed echinococcosi) e una crescente valutazione etica del problema hanno fatto cadere alcuni condizionamenti legislativi imposti dal regolamento di polizia veterinaria in favore di nuovi sistemi operativi che coinvolgono, in ambito diverso, soggetti istituzionali e non.
La Regione siciliana, con legge regionale n. 15/2000, persegue gli obiettivi di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo attraverso degli strumenti che coinvolgono diversi ambiti istituzionali e soggetti privati.
Una valutazione superficiale del problema, e la scarsa attenzione di alcuni operatori che attivamente devono essere coinvolti nella gestione delle attività legate al controllo del randagismo, hanno condotto all'attuale crisi del sistema.
E' sotto gli occhi di tutti la presenza di numerosi cani vaganti per le strade, soprattutto nelle aree delle città metropolitane, nonché di branchi di cani nelle periferie delle città che creano notevole disagio nella popolazione per il rischio di aggressione e di morsicature nei confronti delle persone.
L'Assessorato regionale della sanità ha definito un programma che prevede le seguenti azioni mirate al conseguimento del controllo del randagismo sul territorio regionale, attraverso la definizione di alcune strategie operative di base che permettano il miglioramento della situazione territoriale e delle aspettative dei cittadini.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, trasferite dal Ministero della salute nell'ambito dei finanziamenti di cui alla legge n. 281/91, l'Assessore per la sanità ha definito un piano di spesa destinando parte delle risorse ai programmi di sterilizzazione dei cani, parte al risanamento e costruzione di rifugi sanitari ed una quota al mantenimento dei cani e dei gatti presso le strutture.
Di seguito sono riportati i punti fondamentali per una corretta gestione del problema, le competenze e le attività che devono essere svolte da ciascun soggetto che per obbligo di legge è tenuto ad osservare, nonché le modalità di presentazione dei progetti, le finalità, i criteri di valutazione e di ammissione al finanziamento.
Gli stessi bandi saranno pubblicati sul sito di questo Assessorato.
Le azioni dovranno essere realizzate direttamente dai comuni e dalle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale delle associazioni, preferibilmente di concerto con i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, enti pubblici e privati, sulla base di specifici progetti approvati e finanziati da questo Assessorato, che riguarderanno:
1)  risanamento di rifugi esistenti e costruzione rifugi sanitari;
2)  progetti di sterilizzazione;
3)  mantenimento cani e gatti presso le strutture.

AZIONI MIRATE PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO
1)  Anagrafe canina: risultati immediati con costi ridotti per l'acquisto dei lettori per microchip: divulgazione da parte dei comuni, a mezzo di apposita ordinanza, dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina dei cani di proprietà presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale.
Dotare il personale di vigilanza del comune e della provincia di lettori per i microchip e aumentare i controlli sul territorio sui cani di proprietà non iscritti all'anagrafe.
Sensibilizzazione dei medici veterinari liberi professionisti per un'attenta verifica dei cani di proprietà non ancora iscritti nell'anagrafe canina.
2)  Conoscenza del territorio e stima della popolazione canina: prima di procedere alla programmazione delle attività è fondamentale avere delle informazioni sulla consistenza della popolazione canina sulla quale intervenire nonché sulle abitudini della stessa (numerosità e stanziamento dei branchi, dislocazione urbana o rurale, punti di maggiore concentramento, presenza attiva di associazioni per la protezione degli animali, grado di zoofilia dell'ambiente). Tali informazioni potranno essere raccolte dal personale che si occupa della cattura dei cani o dalle associazioni per la protezione degli animali operative sul territorio in esame, sotto la guida e secondo direttive e metodologie specificatamente indicate dal servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale.
3)  Servizio di cattura cani: attività da svolgere con oneri a carico dei comuni per i cani randagi ed a carico dei proprietari per quelli di proprietà.
Il servizio deve essere svolto direttamente dai comuni, meglio ricorrendo al consorzio tra gli stessi, o da affidare a ditte accreditate, enti o associazioni riconosciute che operano sul territorio di propria competenza o nei comuni viciniori.
I comuni che non possiedono automezzi adibiti al servizio di cattura cani possono ricorrere all'acquisto sponsorizzato da finanziatori esterni (ditte private, club service, ecc...).
Ciascun automezzo necessita di n. 2 unità di personale adibite alle mansioni di autista/accalappiacani appositamente formato.
Le attività possono essere svolte da personale esterno alle amministrazioni comunali, cooperative giovanili, personale A.S.U., L.S.U., ecc... appositamente formato e motivato.
4)  Sterilizzazione chirurgica e farmacologica per i cani randagi, per quelli di proprietà, per i cani presenti nelle strutture: costi medio/alti, se le attività sono condotte in ambiti ristretti e su un numero elevato di soggetti randagi, i risultati si vedono a breve e medio termine. Le recenti esperienze di sterilizzazione sui cani randagi effettuata solo da personale del servizio sanitario nazionale non consentono di ricorrervi in forma esclusiva per gli elevati costi, il ridotto numero di medici veterinari pubblici che si dedicano agli interventi, il mancato coordinamento delle attività (individuazione dei soggetti, cattura e degenza postoperatoria, rilascio sul territorio), è auspicabile pertanto il ricorso anche a convenzioni con medici veterinari liberi professionisti.
La sterilizzazione dei cani di proprietà iscritti all'anagrafe può essere incentivata tra i proprietari ricorrendo a bonus economici.
Prevedere di ricorrere alla sterilizzazione farmacologica per quei cani che possono essere sottoposti semestralmente al controllo sanitario o, su valutazione del medico veterinario, per quei soggetti per i quali i proprietari hanno preconcetti sui presunti danni degli animali sterilizzati precocemente.
Le sterilizzazioni sono effettuate presso gli ambulatori veterinari pubblici e privati, presso i rifugi sanitari secondo il protocollo sanitario di cui all'allegato VI al decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7.
5)  Reimmissione dei cani sul territorio: al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi per il ricovero, prioritariamente devono essere privilegiati gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi e la successiva reimmissione degli stessi sul territorio.
I comuni, d'intesa con i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, le associazioni protezionistiche e animaliste iscritte all'albo regionale, i medici veterinari liberi professionisti, stipulano protocolli operativi che prevedono la sterilizzazione dei cani randagi, ed eventualmente anche di proprietà, secondo lo schema operativo di cui all'allegato VI al decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7.
Solo i cani per le cui condizioni non è possibile procedere alla reimmissione sul territorio sono destinati ai rifugi per il ricovero.
6)  Educazione, aggiornamento e formazione sanitaria: diretta agli studenti nelle scuole per una corretta convivenza, per l'identificazione del proprio cane, per la prevenzione delle aggressioni, ai proprietari al momento dell'iscrizione in anagrafe dei cani per una corretta padronanza e controllo degli atteggiamenti aggressivi, e per il controllo responsabile della riproduzione, al personale di vigilanza e di polizia municipale per una corretta gestione degli interventi, al personale del servizio sanitario nazionale, ai veterinari liberi professionisti, alle associazioni per la protezione degli animali per aggiornamento, al personale addetto al servizio di cattura cani per la formazione degli stessi.
Tale attività deve essere svolta prioritariamente dall'azienda unità sanitaria locale, università, o da enti di formazione accreditati.
7)  Strutture: rifugi sanitari e rifugi per il ricovero, i cui criteri strutturali, gestionali e autorizzativi sono stati individuati nel regolamento di attuazione della legge regionale n. 15/2000.
E' da privilegiare la ristrutturazione o la costruzione di edifici da destinare a rifugio sanitario o ambulatorio con disponibilità di gabbie per la degenza post-operatoria, stante che le predette strutture rappresentano il fulcro attorno al quale ruotano le attività principali per il controllo del randagismo (iscrizione all'anagrafe, controllo sanitario dei cani, sterilizzazione e degenza post-operatoria, rilascio sul territorio, adozioni).
Per la costruzione di nuove strutture devono essere seguiti i criteri e le indicazioni di cui al decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7.
8)  Motivazioni e incentivazioni: il personale che deve operare nell'ambito dei progetti deve essere adeguatamente preparato e formato per le attività da svolgere, il bando allegato prevede inoltre la possibilità di ricorrere ad interventi economici incentivanti per la realizzazione del progetto.
Le somme saranno reperite oltre che dal finanziamento di questo Assessorato anche attraverso il coinvolgimento e la compartecipazione di enti finanziatori del progetto che traggono beneficio dalla realizzazione dello stesso.
9)  Adozioni: incentivare le adozioni di cani anche non di razza dai rifugi attraverso la gratuità di alcuni servizi (iscrizione all'anagrafe, sterilizzazione, cure veterinarie, vaccinazione, ecc...).

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO
Competenze dei comuni
I comuni sono i principali attori nell'espletamento delle competenze e delle attività di seguito elencate:
a)  provvedere alla vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nonché dalle specifiche norme di tutela del benessere degli animali, con personale adeguatamente formato e motivato;
b)  provvedere direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale, alla cattura dei cani vaganti o al prelievo dei cani incidentati, feriti o malati;
c)  disporre con ordinanza sindacale il rilascio dei cani sul territorio, dopo la sterilizzazione, come cani sprovvisti di proprietario nei casi previsti dall'art. 15, commi 6 e 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;
d)  incaricare della custodia dei cani catturati, per i quali il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale ha valutato la non possibilità di reimmissione sul territorio, le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale le cui strutture sono riconosciute idonee; l'incarico della custodia viene conferito sulla base di apposita convenzione stipulata secondo i criteri di cui all'allegato III al decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7; la convenzione può essere stipulata anche con privati gestori di rifugi sanitari e per il ricovero riconosciuti idonei ai sensi del decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7;
e)  attivare, di concerto con le aziende unità sanitarie locali, gli ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione provvedendo alla gestione e funzionamento degli stessi;
f)  provvedere al risanamento dei rifugi per il ricovero ove esistenti, costruire rifugi sanitari pubblici e provvedere alla loro gestione diretta o in convenzione con le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale;
g)  garantire, in assenza di rifugi sanitari pubblici, anche in consorzio tra comuni, il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;
h)  preporre un responsabile amministrativo per gli adempimenti di cui all'art. 14, commi 3 e 4, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nel caso in cui il rifugio sanitario pubblico sia gestito direttamente dal comune, o affidare eventualmente la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo sanitario delle aziende unità sanitarie locali, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale, sulla base di apposita convenzione stipulata secondo i criteri di cui all'allegato IV del decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7;
i)  provvedere al mantenimento degli animali confiscati, di seguito a provvedimenti amministrativi, nei rifugi sanitari e nei rifugi per il ricovero pubblici o in convenzione o affidarli alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale per il loro recupero comportamentale;
k)  individuare e delimitare aree urbane da destinare alla attività motoria dei cani d'affezione, provvedendo a periodici interventi di bonifica e di disinfestazione previa consulenza del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale;
l)  provvedere alla stipula di un'assicurazione per gli eventuali danni causati a terzi da cani vaganti sprovvisti di proprietario.
Ed inoltre possono:
m)  istituire l'ufficio per i diritti degli animali assicurando il collegamento con l'anagrafe canina regionale e avvalendosi della consulenza del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale;
n)  incaricare della degenza postoperatoria dei cani randagi sterilizzati anche le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale, che abbiano idonei rifugi o che si avvalgano di ambulatori veterinari all'uopo convenzionati;
o)  prevedere, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla costruzione di rifugi pubblici, nonché delle aree da destinarsi alla realizzazione di cimiteri per il seppellimento degli animali d'affezione, ed aree urbane per l'attività motoria dei cani.

Competenze delle aziende unità sanitarie locali
Sono competenze delle aziende unità sanitarie locali e rientrano a pieno titolo nelle definizioni dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.): gli adempimenti nel settore dell'igiene urbana veterinaria, con particolare riguardo agli interventi per gli animali d'affezione ed il controllo del randagismo, nonché il miglioramento e il corretto equilibrio del rapporto uomo-animale-ambiente, il coordinamento della vigilanza permanente ed i relativi controlli del settore:
a)  coordinare e programmare interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo in applicazione alla presente linea guida;
b)  istituire, senza aggravio di ulteriori oneri, apposita unità operativa di coordinamento per le attività di prevenzione, tutela e controllo delle popolazioni di animali d'affezione, con riferimento alla tutela del benessere animale, alla prevenzione ed al controllo del randagismo, degli incidenti e delle morsicature, all'anagrafe canina, all'educazione sanitaria, alla valutazione dei rischi sanitari collegati alla popolazione di animali da compagnia, per espletamento dei compiti istituzionali previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. L'unità operativa di coordinamento convoca almeno 4 volte l'anno i sindaci di ciascun distretto sanitario, la provincia, gli enti pubblici (prefettura, agricoltura, protezione civile, forestali, ecc...) e le associazioni più rappresentative presenti ed operanti sul rispettivo territorio, per il coordinamento delle attività sul territorio di competenza, a livello provinciale o distrettuale;
c)  procedere agli interventi di sterilizzazione dei cani presso gli ambulatori veterinari comunali o presso i rifugi sanitari pubblici con le modalità e nei casi previsti all'allegato VI al decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7;
d)  predisporre interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni canine servendosi delle strutture all'uopo predisposte, avvalendosi delle tecniche e delle conoscenze più moderne ed aggiornate del settore;
e)  provvedere alla formazione del personale proprio e degli enti e associazioni che partecipano ai programmi di prevenzione del randagismo, nonché alla formazione professionale degli addetti alla cattura e recupero degli animali;
f)  collaborare con i comuni, per l'attivazione degli ambulatori veterinari comunali dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione;
g)  provvedere all'assistenza sanitaria dei cani ospitati nei rifugi sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero pubblici e, con specifici protocolli d'intesa, dei cani delle associazioni con le quali sono stati adottati interventi di collaborazione per i progetti di controllo del randagismo;
h)  acquistare i microchip per la cessione gratuita per le operazioni di anagrafe, effettuare le operazioni di anagrafe ed impianto del microchip, provvedere alla registrazione della scheda anagrafica e apportarvi ogni modifica e aggiornamento necessario;
i)  provvedere alla fornitura farmaceutica, dei vaccini e del materiale ambulatoriale necessario al funzionamento degli ambulatori veterinari attivati di concerto con il comune, dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi per il ricovero pubblici ove opera direttamente il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale;
j)  provvedere alla consulenza veterinaria, alla vigilanza sanitaria e al controllo delle condizioni di benessere degli animali nei rifugi sanitari privati e nei rifugi per il ricovero privati o gestiti dalle associazioni protezionistiche o animaliste;
k)  attivare un sistema di sorveglianza presso i rifugi sanitari pubblici, nei confronti delle malattie infettive e delle zoonosi, che preveda il controllo sanitario delle malattie più frequentemente riscontrate;
l)  avvertire per le vie brevi e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il proprietario del cane catturato o ritrovato dopo averne ricevuto comunicazione dal rifugio sanitario pubblico;
m)  rilasciare parere preventivo per la realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione;
n)  garantire il servizio di reperibilità, notturno e diurno, presso i rifugi sanitari pubblici per gli interventi sugli animali incidentati.

Competenze delle associazioni protezionistiche
Sono competenze delle associazioni protezionistiche e animaliste iscritte all'albo regionale:
a)  provvedere alla formazione ed educazione cinofila del personale che collabora presso i propri rifugi sanitari e in quelli per il ricovero;
b)  segnalare entro 7 giorni al comune o all'azienda unità sanitaria locale l'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe;
c)  partecipare attivamente in collaborazione con i comuni e con servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali ai progetti di prevenzione del randagismo;
d)  curare gli adempimenti di cui all'art. 14, commi 3 e 4, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nel caso in cui gestiscano rifugi sanitari in convenzione;
e)  individuare un medico veterinario libero professionista che assicuri l'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati gestiti dalle stesse;
f)  esprimere il parere secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 6, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

Competenze delle province regionali
Sono competenza delle province:
a)  provvedere al risanamento dei rifugi per il ricovero ove esistenti, costruire rifugi sanitari pubblici e provvedere alla loro gestione;
b)  provvedere al raccordo e coordinamento delle attività e delle finalità previste dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, da parte di tutti i soggetti preposti sul territorio di competenza;
c)  provvedere al raccordo e coordinamento delle attività e iniziative di formazione, di educazione al rispetto degli animali ed alla salvaguardia del territorio.

BANDI

1)  Concessione di contributi per la realizzazione di strutture
L'Assessore per la sanità concede contributi per il risanamento di rifugi per il ricovero esistenti e per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici. Tali contributi sono concessi in base alle disponibilità presenti nel bilancio della Regione e sono concessi in misura non superiore al 50% della spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata:
1)  ai comuni singoli o associati;
2)  alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi per cani o gatti operanti da almeno un biennio.
I progetti esecutivi per i quali si chiede il contributo devono essere debitamente approvati e devono rispettare i requisiti igienico sanitari, strutturali e funzionali previsti dall'allegato II al decreto presidenziale n. 7/2007 per quanto riguarda i rifugi per il ricovero esistenti e dall'allegato I per i nuovi rifugi sanitari.
I progetti per i quali si chiede il contributo devono essere iniziati entro 6 mesi dalla concessione del contributo ed avere tempi di realizzazione non superiori a 18 mesi dall'erogazione dello stesso.
La corresponsione del contributo potrà avvenire per stadi di avanzamento del lavoro.
Nei casi di inosservanza dei tempi prescritti, salvo i casi documentati dovuti a cause di forza maggiore, il contributo viene recuperato e non verranno corrisposti i finanziamenti successivi.
I comuni e le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale interessate ad accedere ai contributi devono indirizzare domanda scritta in carta semplice all'Assessorato regionale della sanità e al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale di competenza.
Sono anteposti in via prioritaria:
1)  progetti che prevedano il miglioramento e l'ampliamento di strutture già esistenti;
2)  progetti che prevedano la fruizione della struttura da parte di più comuni e/o associazioni;
3)  progetti che contemplino allo stesso tempo lo sviluppo di piani di sterilizzazione e di adozioni.
Alla domanda, inviata con A.R. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, deve essere allegata la seguente documentazione:
1)  presentazione e descrizione dell'opera in relazione all'utilità della stessa ai fini della riduzione del randagismo nel territorio di competenza;
2)  progetto esecutivo approvato secondo le vigenti disposizioni;
3)  modalità con la quale si reperisce almeno il 50% della restante spesa (delibera comunale, lettera di impegno di finanziatori esterni, ecc...);
4)  tempi di realizzazione;
5)  disponibilità dell'area;
6)  capienza della struttura;
7)  descrizione delle attività da svolgere e dei servizi integrati all'intervento strutturale (progetti di sterilizzazione, anagrafe, rieducazione, adozioni);
8)  responsabile del progetto;
9)  preventivo dei costi previsti anche in misura relativa a lotti funzionali, fonti di finanziamento ed eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
10)  atto costitutivo dei comuni consorziati o delle associazioni;
11)  parere favorevole del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
Il mancato completamento di lotti funzionali già finanziati in precedenza comporta automaticamente l'esclusione dalla possibilità di presentare nuovi progetti, fino al ricevimento di comunicazione ufficiale corredata dagli atti relativi alla risoluzione della problematica.
L'Assessorato della sanità per la valutazione dei progetti pervenuti si avvarrà della commissione per i diritti degli animali. La commissione valuterà i progetti con le modalità e nei tempi in precedenza specificati, esprimendosi sui seguenti aspetti, mediante l'attribuzione del relativo punteggio:
Criteri tecnici:  (punteggio max 60)
Coinvolgimento di più enti e/o associazioni:
-  da 2 a 4       punti  10
-  oltre 4          punti  15
Maggiore cofinanziamento:
-  fino al 60%       punti  5
-  fino al 70%       punti  10
-  oltre                  punti  15
Numero dei cani iscritti all'anagrafe  regionale per ciascun comune o associazione che presenta il  progetto:
-  da 50 a 100       punti  5
-  oltre 100            punti  10
Numero dei cani catturati o affidati  all'associazione riferito all'anno  precedente alla presentazione della  domanda:
-  da 0 a 50           punti  5
-  da 50 a 100       punti  10
-  oltre 100            punti  15
Numero di cani dati in adozione riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda: fino a       punti  5
Criteri progettuali:  (punteggio max 40)
Esperienza maturata dal personale e dalle strutture impegnate nel progetto: fino a       punti  10
Coerenza del progetto ai principi di  salvaguardia e di sviluppo del benessere animale: fino a       punti  15
Congruenza dei costi e adeguatezza  delle risorse interne impiegate nel progetto:  fino a       punti  10
Tempi di attivazione e di  realizzazione del progetto:  fino a       punti  5
Totale  punti  100
Al termine delle procedure di valutazione sarà stilata una graduatoria dei progetti risultati idonei. Non saranno ritenuti idonei i progetti che riporteranno un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.
I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine di graduatoria e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I contributi saranno erogati nella misura del:
-  10% entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria previa presentazione della delibera di impegno del comune o del rappresentante legale dell'associazione per la restante parte del finanziamento a completamento totale del progetto;
-  50% a presentazione del verbale di consegna dei lavori;
-  30% a presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il 50% dello stato di avanzamento dei lavori;
-  10% a presentazione dell'ultimazione dei lavori, collaudo e parere favorevole del servizio veterinario finalizzato all'autorizzazione sanitaria dell'opera. L'Assessorato della sanità si riserva la facoltà di attribuire un finanziamento inferiore a quanto  richiesto al fine di consentire la realizzazione di interventi sull'intero territorio regionale. In tal caso sarà richiesto all'azienda proponente di rimodulare l'intervento in rapporto alle risorse assegnate.

2)  Fondi regionali per gli interventi di sterilizzazione dei cani per il controllo del randagismo
L'Assessore per la sanità concede contributi ai comuni singoli o associati per l'attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei cani randagi, da sviluppare di concerto con i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali o avvalendosi di medici veterinari liberi professionisti.
Tali contributi sono erogati in base alle disponibilità presenti nel bilancio della Regione e sono concessi in misura non superiore al 50% della spesa complessiva necessaria al finanziamento di specifici progetti di incentivazione al personale o della spesa debitamente accertata e fatturata dai medici veterinari liberi professionisti.
I progetti esecutivi per i quali si chiede il contributo devono essere coerenti alle attività previste nel presente decreto e rispettare le indicazioni di cui all'art. 6 del decreto presidenziale n. 7/2007.
I progetti per i quali si chiede il contributo devono essere iniziati entro 30 giorni dalla concessione del contributo ed avere tempi di realizzazione non superiori a 12 mesi dall'erogazione dello stesso.
I comuni interessati ad accedere ai contributi devono indirizzare domanda scritta in carta semplice all'Assessorato regionale della sanità e al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale di competenza.
Sono anteposti in via prioritaria:
-  progetti che prevedano atti consortili tra più comuni, associazioni, enti pubblici e privati;
-  progetti che contemplino allo stesso tempo lo sviluppo di piani di sterilizzazione e di adozioni.
Alla domanda, inviata con A.R. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, deve essere allegata la seguente documentazione:
1)  presentazione e descrizione del progetto anche in relazione all'utilità dello stesso ai fini della riduzione del randagismo nel territorio di competenza rapportata alla stima della popolazione canina sulla quale si opera e alla durata temporale;
2)  modalità con la quale si reperisce la restante spesa (personale dedicato alle attività del progetto in termini di costo orario, delibera comunale, lettera di impegno di finanziatori esterni, ecc...);
3)  atto costitutivo dei comuni consorziati, delle associazioni e degli enti che partecipano al progetto;
4)  parere favorevole del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
L'Assessorato della sanità per la valutazione dei progetti pervenuti si avvarrà della commissione per i diritti degli animali. La commissione valuterà i progetti con le modalità e nei tempi in precedenza specificati, esprimendosi sui seguenti aspetti, mediante l'attribuzione del relativo punteggio:
Criteri tecnici:  (punteggio max 65)
Coinvolgimento di più enti e associazioni:
-  oltre 4       punti  5
Cofinanziamento:
-  fino al 60%       punti  5
-  oltre                  punti  10
Numero dei cani iscritti all'anagrafe  regionale per ciascun comune o associazione che presenta il  progetto:
-  da 50 a 100       punti  5
-  oltre 100            punti  10
Numero dei cani catturati riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda:
-  da 50 a 100       punti  5
-  oltre 100            punti  10
Numero dei cani randagi sterilizzati per ciascun comune o associazione che presenta il progetto nell'anno precedente:
-  da 50 a 100       punti  5
-  oltre 100            punti  10
Numero dei cani randagi sterilizzati e reimmessi sul territorio per ciascun comune o associazione che presenta il progetto nell'anno precedente:
-  da 0 a 50           punti  5
-  da 50 a 100       punti  10
-  oltre 100            punti  15
Numero di cani dati in adozione riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda: fino a       punti  5
Criteri progettuali:  (punteggio max 35)
Esperienza e formazione maturata dal personale e dalle strutture impegnate nel progetto anche nel settore dell'educazione cinofila e comportamento animale: fino a       punti  10
Congruenza dei costi e adeguatezza  delle risorse interne impiegate nel progetto: fino a       punti  10
Possibilità di misurazione dello stato di avanzamento del progetto e dei risultati con riferimento alla popolazione canina sulla quale si interviene: fino a       punti  10
Conoscenza del territorio e stima della popolazione canina: fino a       punti  5
Totale  punti  100
Al termine delle procedure di valutazione sarà stilata una graduatoria dei progetti risultati idonei. Non saranno ritenuti idonei i progetti che riporteranno un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.
I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine di graduatoria e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I contributi saranno erogati nella misura del:
-  50% entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria previa presentazione della delibera di impegno del comune per la restante parte del finanziamento a completamento totale del progetto;
-  50% a rendicontazione dei costi sostenuti e degli obiettivi raggiunti.
L'Assessorato della sanità si riserva la facoltà di attribuire un finanziamento inferiore a quanto richiesto al fine di consentire la realizzazione di interventi sull'intero territorio regionale. In tal caso sarà richiesto al comune proponente di rimodulare l'intervento in rapporto alle risorse assegnate.

3)  Contributi alle associazioni per il mantenimento dei cani, dei gatti e delle colonie feline
L'Assessore per la sanità concede contributi alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale esclusivamente per il mantenimento e la custodia degli animali loro ceduti negli anni 2006-2007 e per i quali le stesse non percepiscono e non hanno percepito alcun contributo da parte dei comuni o altri enti.
Tali contributi sono concessi in base alle disponibilità finanziarie presenti nel bilancio della Regione, non possono essere superiori al 50% della misura individuata nella sottostante tabella e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero e comunque non superiore a 180 giorni.
Le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale, che hanno inviato entro il 30 aprile di ogni anno la relazione prevista dall'art. 5 del decreto presidenziale 27 giugno 2002, n. 15, debbono indirizzare domanda scritta in carta semplice all'Assessorato regionale della sanità e al servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale di competenza, indicando:
1)  il numero di iscrizione all'albo regionale;
2)  il numero dei cani per i quali si richiede il contributo, l'elenco identificativo di ciascuno dal quale si evinca il numero del microchip e l'iscrizione alla banca dati dell'anagrafe canina regionale e la data di presa in carico da parte dell'associazione protezionistica o animalista;
3)  il numero e la scheda anagrafica dei gatti presenti nella struttura per i quali si richiede il contributo, la scheda anagrafica dell'eventuale colonia e dei singoli soggetti e la data di presa in carico da parte dell'associazione protezionistica o animalista.
Documentazione da allegare alla domanda inviata con A.R. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
1)  dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
2)  dichiarazione sostitutiva di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) dalla quale risulti di non percepire e non avere percepito per il mantenimento degli stessi animali alcun contributo da parte del comune o da parte di altri enti;
3)  parere favorevole rilasciato dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio in merito al numero effettivo di animali per i quali è richiesto il contributo ed al benessere degli animali presenti nella struttura o nella colonia felina.
Custodia e mantenimento giornaliero per cane di piccola taglia, fino a 10 kg. di peso, e per gatto     E 3,50 
Custodia e mantenimento giornaliero per ogni cane di media e grossa taglia                                      E 4,50


Ordinanza Martini
Avranno il microchip identificativo e la registrazione all’anagrafe anche i cani catturati sul territorio e quelli che si trovano nei rifugi o in strutture convenzionate, il cui responsabile è il sindaco che dovrà dotare la polizia municipale di almeno un dispositivo di lettura del dispositivo elettronico, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’iniziativa.

Anagrafe elettronica canina obbligatoria
7.8.08 - Obbligo di microchip e di iscrizione all'anagrafe canina per tutti i cani. Responsabilità dei sindaci della registrazione degli animali rinvenuti sul territorio o ospitati in strutture di ricovero e rifugi convenzionati. Divieto di vendere cuccioli di età inferiore ai due mesi. Queste i punti principali dell'ordinanza urgente contenente 'misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina', firmata oggi dal sottosegretario alla Salute Francesca Martini, come passo avanti "per contrastare il fenomeno del randagismo e dell'abbandono dei cani", si legge in una nota del ministero del Welfare. "Lo scopo dell'ordinanza, infatti - riporta la nota - è quello di assicurare l'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale della normativa sull'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina. In particolare il provvedimento vieta la vendita dei cuccioli di età inferiore ai due mesi e dei cani che non siano stati identificati e registrati. Inoltre dispone che i proprietari o i detentori di cani provvedano, nel secondo mese di vita, alla loro identificazione e registrazione mediante l'applicazione di un microchip elettronico. Per i cani di età superiore ai due mesi l'adempimento è obbligatorio entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza. Per quanto riguarda l'applicazione del microchip, essendo un atto medico, deve essere effettuata dai veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale". "Contestualmente all'applicazione del microchip - informa ancora il ministero - i veterinari devono effettuare la registrazione nell'anagrafe canina degli animali identificati. Il certificato di iscrizione accompagnerà il cane in tutti i trasferimenti di proprietà. L'ordinanza prevede inoltre che i Comuni debbano identificare e registrare in anagrafe i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture convenzionate e attribuisce ai sindaci la responsabilità dell'osservanza di tali procedure. Al fine di effettuare controlli di prevenzione del randagismo i Comuni dovranno dotare la propria polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile". "I microchip di identificazione dei cani possono essere prodotti e commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il ministero del Lavoro, salute e politiche sociali, ai quali viene assegnata una serie numerica di codici identificativi elettronici. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza, il ministero definirà, con un provvedimento da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni, le modalità per assicurare l'interoperatività tra la banca dati canina nazionale e le anagrafi canine regionali. Lo stesso provvedimento individuerà un unico documento di identificazione e registrazione dei cani, che dovrà essere adottato in sostituzione della certificazione attuale".