La
Legge Regionale
L'angolo della giurisprudenza: Animali in Condominio
Decreto 13 dicembre 2007
Ordinanza Martini

La legge Regionale Sicilia
DECRETO
PRESIDENZIALE 12 gennaio 2007, n. 7.
Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio
2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la
tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".
Con il fermo intento di
risolvere, o quantomeno limitare, il problema del randagismo, dell'abbandono,
dei maltrattamenti e di quanto altro forma causa di sofferenze per i cani e più
o meno gravi conseguenze per la comunità, l'Associazione Amici del Cane si è
prefissa come scopo primario di spingere, collaborando, le Istituzioni ed i
Cittadini al rispetto della L.R. Sicilia n.15 del 3/7/2000.
Nella convinzione che nell'applicazione
della suddetta legge sta la risoluzione del grave problema sociale del
randagismo, invitiamo chiunque lo "senta" ad attivarsi per divulgarla e farla
rispettare.
Legge Regionale Sicilia 3/7/2000 n.15, B.U.R.
7/7/2000 n.32
Istituzione dell'Anagrafe Canina e
Norme per la Tutela degli Animali da Affezione e la Prevenzione del
Randagismo
Articolo 1
Finalità
1. La Regione
Siciliana, in attuazione della legge 14 Agosto 1991, n.281, e successive
modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel
rispetto delle leggi dello Stato, promuove la protezione degli animali con
particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di
affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi
finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del
territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo.
2. Agli adempimenti previsti dalla legge, provvedono la Regione, le province
regionali, i comuni singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali,
ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della
collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste.
Articolo 2
Istituzione
dell'anagrafe canina
1. A decorrere
dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge è istituita l'anagrafe canina, cui sono inscritti tutti i cani
presenti nell'ambito territoriale della Regione.
2. L'anagrafe canina è istituita presso l'area di sanità pubblica
veterinaria di ciascuna azienda unità sanitaria locale. Le aziende unità
sanitarie locali, entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge, provvedono ad attivare, di concerto con i comuni, ambulatori
veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e sterilizzazione.
3. L'anagrafe canina è gestita preferibilmente attraverso sistemi
informatici che consentono, mediante apposita banca dati, anche la gestione
dell'anagrafe zootecnica di cui al D.P.R.30 aprile 1996, n. 317.
4.Pre le finalità di cui al presente articolo, l'informatizzazione dell'area
di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, è
effettuata dall’Assessore per la sanità, ripartendo alle aziende unità
sanitarie locali le somme stanziate dall’articolo 27 in funzione della
popolazione umana residente nell’ambito territoriale di ciascuna azienda.
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Articolo 3
Obbligo della
iscrizione
1. i cittadini
residenti in Sicilia sono obbligati a registrare all’anagrafe i cani di cui
siano proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, entro centottanta giorni
dalla nascita degli animali.
2. per i cani esistenti nel territorio regionale al momento di istituzione
dell’anagrafe il termine in cui al comma 1 decorre dall’istituzione
dell’anagrafe.
3. i cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o detentori sono
residenti nella Regione siciliana, devono essere registrati entro novanta
giorni dal loro ingresso nel territorio regionale.
4. i cani al seguito di proprietari o detentori residenti in altre regioni e
dimoranti nel territorio siciliano devono essere iscritti all’anagrafe entro
novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale, anche nel caso in
cui il proprietario o il detentore non fissi la propria residenza nella
Regione siciliana. L’iscrizione, in tal caso, è effettuata presso l’anagrafe
canina dell’azienda unità sanitaria locale in cui nel territorio il
proprietario o il detentore abbia stabilito il proprio domicilio.
5. sono esonerati dall’iscrizione all’anagrafe i cani appartenenti alle
Forze Armate e alle Forze di Polizia ed i cani al seguito di cittadini, non
residenti nella Regione siciliana, che soggiornino nel territorio regionale
per periodi inferiori a novanta giorni.
6. i medici veterinari e le associazioni di cui al comma 1 dell’articolo 19
che, nell’esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell’esistenza
di cani non iscritti all’anagrafe, hanno l’obbligo di segnalarlo entro sette
giorni al comune e all’azienda unità sanitaria locale competente sul
territorio.
7. All’inosservanza dell’obbligo di iscrizione all’anagrafe ed alla
violazione dell’obbligo di cui al comma 6 si applica la sanzione
amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila.
8. Si applica la sanzione da lire 5 milioni a lire 30 milioni qualora
l’inosservanza riguardi cani, appartenenti a razze particolarmente
aggressive, individuate con il decreto di cui all’articolo 4, che possano
essere utilizzati per i combattimenti.
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Articolo 4
Norme di
attuazione
1. Il presidente
della Regione, su proposta dell’Assessore per la sanità, con proprio
decreto, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentire la commissione per i diritti degli
animali di cui all’articolo 10, emana il regolamento di esecuzione della
presente legge.
2. Con propri decreti, sentita la commissione per i diritti degli animali di
cui all’articolo 10, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore
per la sanità, adegua le norme del decreto di cui al comma 1, tenuto conto
delle evoluzioni sociali, ambientali e scientifiche.
3. Con le modalità di cui al comma 2 il Presidente della Regione su proposta
dell’Assessore per la sanità, adegua con periodicità annuale, le tariffe di
cui al comma 6 dell’articolo 11 e al comma 6 dell’articolo 14, nonché,le
sanzioni previste dalla legge.
Articolo 5
Operazioni di
anagrafe
1. Alle
operazioni di anagrafe canina provvede l’area di sanità pubblica veterinaria
dell’azienda unità sanitaria locale mediante la registrazione della scheda
anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o detentori dei cani, dai
medici veterinari dell’area di sanità pubblica veterinaria dell’azienda
unità sanitaria locale o dai medici veterinari liberi professionisti,
appositamente autorizzati, con le modalità previste dal decreto di cui
all’articolo 4, dall’ azienda unità sanitaria locale, che contiene i dati
segnaletici e la fotografia dell’animale, ove prodotta dal proprietario o
dal detentore, le generalità degli stessi, il codice anagrafico assegnato e
gli estremi identificativi del medico veterinario che ha effettuato le
operazioni di tatuaggio previste dall’articolo 6. la fotografia va comunque
prodotta, qualora il cane appartenga alle razze particolarmente aggressive
individuate con il decreto di cui all’articolo 4 e possa essere utilizzato
per i combattimenti.
2. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie
locali richiedono all’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) i dati
relativi al censimento della popolazione canina presente nel territorio
della Regione siciliana.
3. La scheda anagrafica compilata da medici veterinari liberi professionisti
deve essere inviata, entro otto giorni dalla compilazione, all’area di
sanità pubblica veterinaria dell’azienda unità sanitaria locale. Copia della
scheda rilasciata, al proprietario o detentore del cane, dai medici
veterinari liberi professionisti o da quelli dell’area di sanità pubblica
veterinaria delle aziende unità sanitarie locali deve seguire l’animale in
tutti i trasferimenti di proprietà o di possesso e deve essere esibita a
richiesta delle autorità.
4. Al medico veterinario libero professionista che invii la scheda oltre i
termini di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da lire 100
mila a lire 600 mila. La sanzione è raddoppiata nel caso di ritardo
superiore ai trenta giorni.
5. Il modello di scheda anagrafica è adottato con il decreto di cui
all’articolo 4.
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Articolo 6
Identificazione
e tatuaggio elettronico
1. Il cane
iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento
impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato
sinistro alla base del padiglione auricolare. Il microchip contiene in
memoria il codice identificativo, inalterabile ed unico, evidenziabile da
apposito lettore.
2. Le operazioni di impianto del microchip sono effettuate dall'area di
sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali o dai
medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati
dall'azienda unità sanitaria locale, al momento stesso della compilazione
della scheda anagrafica.
3. Le operazioni di compilazione della scheda anagrafica e di impianto del
microchip sono effettuate gratuitamente dall'area di sanità pubblica
veterinaria delle aziende unità sanitarie locali. Sono a carico del
proprietario o del detentore dell'animale nel caso siano effettuate dai
medici veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati con le
modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda unità
sanitaria locale.
4. Sono esentati dall'impianto del microchip i cani già identificati con
sistemi di tatuaggio elettronico compatibili con il sistema di
identificazione previsto dalla presente legge.
Vedi MICROCHIP
Articolo 7
Codice
identificativo
1. Il codice
identificativo comprende nell'ordine i seguenti elementi:
a) le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune di residenza del
proprietario o detentore del cane;
b) la sigla della provincia;
c) il numero progressivo attribuito all'animale;
d) la lettera 'S' per i cani sterilizzati.
2. I cani registrati presso l'anagrafe di altre regioni, che a motivo della
loro permanenza nel territorio regionale vengono iscritti nell'anagrafe
canina della Regione siciliana, sono identificati in conformità alla
presente legge qualora i sistemi identificativi adoperati nella regione di
provenienza non siano compatibili con quelli previsti dalla presente legge.
3. L'eventuale cambiamento di residenza del proprietario o del detentore del
cane o la cessione dell'animale non comporta obbligo di modifica del codice
di riconoscimento.
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Articolo 8
Obblighi dei
proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe
1. I proprietari
o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di
sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti
per territorio:
a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
b) il cambio della propria residenza;
c) la morte dell'animale;
d) la scomparsa dell'animale.
2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere
segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro
dieci giorni dal loro verificarsi.
3. La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal
proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall'anagrafe, deve
essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico
veterinario.
4. In caso di morte dell'animale la comunicazione, con allegato certificato
di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere consegnata
all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie
locali.
5. L'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie
locali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui al
comma 1.
6. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, riferite alle
lettere a), b) e c) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa da
lire 150 mila a lire 500 mila. Alle violazioni delle disposizioni del comma
2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione
amministrativa prevista dal comma 4 dell'articolo 9.
Articolo 9
Abbandono di
animali
1. E' vietato
l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di
affezione custodito.
2. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata
impossibilità al mantenimento, deve richiedere al comune di essere
autorizzato a consegnare l'animale presso le strutture pubbliche o private
di cui all'articolo 11. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi
rinuncino alla proprietà dell'animale, il comune provvede a proprie spese al
ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura pubblica o
convenzionata.
3. E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei cani di cui al comma 5
dell'articolo 14 o la mancata comunicazione al comune e all'area di sanità
pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale nei casi di
rinuncia alla proprietà o di scomparsa.
4. Alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione
amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.
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Articolo 10
Commissione per
i diritti degli animali
1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
istituita la commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi
sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge.
2. La commissione è composta:
a) dall'Assessore per la sanità o suo delegato che la presiede;
b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato della sanità con
funzioni di segretario;
c) da un ispettore veterinario in servizio presso il gruppo dell'Ispettorato
regionale veterinario preposto alla trattazione delle materie inerenti alla
presente legge;
d) da tre rappresentanti delle aree di sanità pubblica veterinaria delle
aziende unità sanitarie locali individuati dalla Giunta regionale;
e) da un medico veterinario designato dagli ordini dei medici veterinari;
f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezionistiche o
animaliste scelti a rotazione tra quelli designati dalle stesse associazioni
iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 19. I rappresentanti
prescelti non sono immediatamente rieleggibili;
g) da un etologo designato dalle associazioni protezionistiche o animaliste.
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura
in carica quattro anni.
4. La commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno.
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Articolo 11
Rifugi sanitari
pubblici e rifugi per il ricovero
1. Per
rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei cani e
dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di
degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro eventuale
sterilizzazione nonché la cura di animali ammalati. Per rifugio per il
ricovero si intende un luogo atto alla temporanea permanenza di cani e
gatti.
2. I comuni, singoli o associati e le province regionali, provvedono al
risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscono rifugi sanitari
pubblici, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 12 e
provvedono alla loro gestione. I rifugi sanitari devono essere dotati di uno
spazio adeguato per cure, interventi e degenza di gatti incidentati o
sottoposti a sterilizzazione con i metodi di cui al comma 4 dell'articolo
18.
3. I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici
o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al
proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà.
4. Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la
capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli
o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati
associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte nell'Albo di cui
all'articolo 19 che gestiscono rifugi privati per cani.
5. L'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita
convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di
cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si
impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo
14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti
dall'articolo 15.
6. Nel decreto di cui all'articolo 4 è indicata la misura massima delle
spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la
gestione dei rifugi convenzionati.
7. Alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19
può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il
controllo dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità
sanitarie locali e sulla base di un'apposita convenzione stipulata secondo
uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4.
8. Al rifugio sanitario pubblico gestito dal comune è preposto un
responsabile amministrativo che cura gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 14 ed è responsabile delle istruzioni impartite dall'area di
sanità pubblica veterinaria. Nei rifugi sanitari pubblici o convenzionati
gestiti dalle associazioni protezionistiche o animaliste i predetti
adempimenti sono assolti dalle stesse associazioni protezionistiche o
animaliste.
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Articolo 12
Organizzazione
dei rifugi sanitari pubblici
1. I rifugi
sanitari pubblici sono sottoposti a controllo sanitario da parte dell'area
di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e devono
garantire buone condizioni di vita per i cani ospitati ed il rispetto delle
norme igienico-sanitarie.
2. L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati è subordinata ad
autorizzazione dell'Assessore per la sanità. I rifugi sanitari pubblici e
privati esistenti devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto di cui
all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
3. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i requisiti
strutturali, le caratteristiche dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi
per il ricovero e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni.
4. Presso i rifugi sanitari pubblici l'assistenza sanitaria degli animali
ospitati è assicurata dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende
unità sanitarie locali.
5. L'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati è assicurata da
medici veterinari liberi professionisti individuati dall'associazione
protezionistica o animalista che gestisce l'impianto.
6. I rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di un ambulatorio
attrezzato.
7. Presso i rifugi sanitari pubblici è attivato un sistema di sorveglianza
sanitaria nei confronti delle principali malattie infettive e zoonosi.
Articolo 13
Apertura al
pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi per il ricovero
1. Al fine di
favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati i rifugi sanitari e i
rifugi per il ricovero devono prevedere giornalmente regolari orari di
apertura al pubblico delle strutture.
2. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi della
collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento
dell'attività della struttura.
3. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono consentire, senza
bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, l'accesso dei responsabili
locali delle associazioni protezionistiche o animaliste per il controllo
della gestione della struttura.
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Articolo 14
Cattura e
custodia dei cani vaganti o randagi
1. I comuni
singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o
associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale
provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza
ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è
consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli
addetti a tale servizio.
2. I cani vaganti catturati e quelli ritrovati sono affidati ai rifugi
sanitari pubblici o a quelli convenzionati, e sottoposti a controllo
sanitario.
3. Per ogni cane catturato il rifugio sanitario provvede all'accertamento
del codice di identificazione e, ove sia possibile identificare il
proprietario, ad avvertire lo stesso anche tramite comunicazione telefonica
o telegrafica.
4. A cura dell'area di sanità pubblica veterinaria che gestisce l'anagrafe,
il proprietario, quale risulta dai dati dell'anagrafe canina, deve essere
avvertito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della cattura
o del ritrovamento dell'animale.
5. Il proprietario del cane custodito nel rifugio sanitario è obbligato al
ritiro dell'animale entro quindici giorni dalla ricevimento della
raccomandata.
6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia
ed il mantenimento dell'animale, secondo le tariffe determinate con il
decreto di cui all'articolo 4.
7. Sono esenti dal pagamento delle spese di cui al comma 6 del presente
articolo ed al comma 3 dell'articolo 16:
a) coloro i quali hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) i titolari di pensioni sociali.
8. Al cane iscritto all'anagrafe, non ritirato dal proprietario entro
quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma
4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 relativamente
all'affidamento a privati o alle associazioni protezionistiche o animaliste,
alla sterilizzazione ed alla rimessa in libertà.
Articolo 15
Controllo della
popolazione canina
1. I cani
catturati che non risultino iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al
proprietario o al detentore che li reclamino entro quindici giorni dalla
notifica della cattura, previo pagamento delle spese di custodia e di
mantenimento di cui al comma 6 dell'articolo 14, e della sanzione di cui al
comma 7 dell'articolo 3.
2. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non risultino iscritti
all'anagrafe che non siano stati reclamati, possono essere ceduti ad
associazioni protezionistiche o animaliste o a privati cittadini che si
impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e
relativa identificazione.
3. I cani possono essere presi in affidamento anche dalla stessa
associazione protezionistica o animalista che gestisce il rifugio sanitario
pubblico o che sia convenzionata per la custodia dei cani catturati. Dal
momento dell'affidamento cessano gli effetti della custodia di cui ai commi
4 e 7 dell'articolo 11.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2, i cani catturati che non
risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad
associazioni protezionistiche o animaliste, sono sottoposti a
sterilizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni con metodi
di provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento necessario ad
evitare sofferenze agli animali in conformità a quanto stabilito dal comma 2
dell'articolo 16.
5. Per i cani iscritti all'anagrafe e non ritirati dal proprietario o dal
detentore, il termine previsto dal comma 4 decorre dalla data di ricezione
da parte del proprietario o del detentore della comunicazione di cui al
comma 4 dell'articolo 14.
6. I cani non reclamati e non affidati a privati cittadini o ad associazioni
protezionistiche o animaliste, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, non
possono essere soppressi e vengono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici e
privati a spese dei comuni almeno fino al quindicesimo giorno successivo
alla sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero offrire recettività
sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area di sanità pubblica veterinaria
dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio e sentito il
parere delle associazioni protezionistiche o animaliste operanti nel
territorio può disporre che i cani vengano rimessi in libertà, previa
sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani
sprovvisti di proprietario.
7. Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed
iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso
in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva, i cani catturati
che vivono in caseggiati, quartieri o rioni, qualora cittadini residenti nel
medesimo caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta al comune
purché i cani interessati siano di indole docile e le loro condizioni
generali e di salute lo consentano.
1. Sono esclusi dalla remissione in libertà i cani delle razze di cui al
comma 8 dell'articolo 3.
8. I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario
favorevole, sono rimessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali
trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.
9. I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati nei rifugi
sanitari possono essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli articoli
86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ovvero nei casi in cui
risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche
gravi e non curabili. La soppressione dei cani deve essere effettuata da
medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e comunque con
l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.
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Articolo 16
Controllo delle
nascite
1. Le aree di
sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali
predispongono interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite
della popolazione felina e canina servendosi delle strutture ambulatoriali
appositamente messe a disposizione dai comuni.
2. Le operazioni di sterilizzazione sono effettuate esclusivamente da medici
veterinari con mezzi chirurgici o farmacologici, secondo tecniche che
consentano di preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale degli
animali e con l'adozione di ogni precauzione necessaria ad evitare
sofferenze agli animali stessi.
3. Gli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti all'anagrafe sono
effettuati, a carico dei proprietari o dei detentori, sulla base di un
tariffario adottato con il decreto di cui all'articolo 4, sentiti gli ordini
dei medici veterinari della Regione.
4. I cani di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono sterilizzati gratuitamente
dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie
locali anche nel caso che la sterilizzazione venga richiesta successivamente
all'affidamento.
Articolo 17
Norme di tutela
igienica della collettività
1. Coloro che
conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere
muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei
propri animali.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni
solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al
pubblico.
3. Le amministrazioni comunali provvedono ad individuare e a delimitare aree
da destinare ai cani d'affezione per le funzioni fisiologiche e motorie
degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a frequente rimozione delle
deiezioni e a periodici interventi di bonifica.
4. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la
sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila.
5. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 2 si applica la
sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.
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Articolo 18
Protezione dei
gatti in libertà
1. E' fatto
divieto di maltrattare i gatti randagi o domestici. E' fatto divieto di
maltrattare e di allontanare dal loro habitat naturale i gatti che vivono in
libertà. Per habitat naturale si intende qualsiasi territorio o porzione di
esso, edificato e non, dove stabilmente sia insediato un gatto o una colonia
felina in libertà, indipendentemente dal fatto che sia accudita dai
cittadini.
2. I comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali, possono stipulare
con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per
il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione
e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.
3. La convenzione è stipulata secondo uno schema tipo approvato con il
decreto di cui all'articolo 4. Il decreto stabilisce altresì la misura
massima delle spese rimborsabili all'associazione protezionistica o
animalista.
4. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati, se le loro
condizioni di salute lo consentono, a cura delle aree di sanità pubblica
veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, che provvedono ad apporre
mediante tatuaggio la lettera 'S', e successivamente rimessi in libertà
nella colonia di provenienza. Nel caso di colonia gestita da associazione
protezionistica o animalista se viene da questa richiesta, la
sterilizzazione può essere effettuata presso medici veterinari liberi
professionisti convenzionati.
5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita, oltre che
nell'ipotesi di cui al comma 4, soltanto per comprovati motivi sanitari e
viene effettuata da volontari di associazioni protezionistiche o animaliste
convenzionate.
6. I comuni possono consentire alle associazioni protezionistiche o
animaliste iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 l'impianto di
appropriati ricoveri nelle zone popolate da felini.
7. L'attivazione di rifugi per gatti è subordinata ad autorizzazione
regionale. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i
requisiti strutturali e le caratteristiche dei rifugi per gatti nonché le
modalità per il rilascio delle autorizzazioni. I rifugi per gatti esistenti
devono essere adeguati ai requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo
4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
8. Le associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono rifugi per
gatti possono essere incaricate dal sindaco della custodia di gatti i cui
proprietari non sono più in condizioni di provvedere al loro mantenimento.
Tali animali, ove non siano affidati entro trenta giorni a privati che si
impegnino a mantenerli e ad accudirli, sono sottoposti a sterilizzazione,
gratuitamente, presso l'area di sanità pubblica veterinaria della aziende
unità sanitarie locali, con gli stessi metodi di cui al comma 4
dell'articolo 15.
9. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto nei casi
in cui risultino affetti da forme patologiche gravi e non curabili.
10. La soppressione dei gatti deve essere effettuata dai medici veterinari
in modo esclusivamente eutanasico o comunque con l'adozione di ogni misura
idonea ad evitare sofferenze agli animali. In caso di malattia l'animale
viene isolato e curato presso rifugi sanitari comunali o presso rifugi
privati per gatti. A guarigione avvenuta il gatto viene rimesso in libertà
nella colonia di appartenenza. In caso di invalidità permanente viene
affidato definitivamente alla struttura convenzionata. Salvo quanto previsto
dal comma 9, è assicurata la cura e la sopravvivenza dei gatti nei rifugi
sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero.
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Articolo 19
Albo regionale
1. Presso
l'Assessorato della sanità è istituito l'Albo delle associazioni per la
protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite con
atto pubblico, che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di
lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali.
2. I requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo sono stabiliti con
apposito regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità.
3. In sede di prima applicazione, possono richiedere l'iscrizione all'Albo
regionale quelle associazioni costituite con atto pubblico che, da almeno
due anni, gestiscano rifugi per animali.
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Articolo 20
Contributi per i
rifugi sanitari
1.
L'Assessore per la sanità concede ai comuni, singoli o associati, contributi
per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la costruzione di
nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di ambulatori
veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione
previsti dalla presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati anche alle associazioni di
cui all'articolo 19, che gestiscono rifugi per cani o per gatti operanti da
almeno un biennio, in misura non superiore al 50 per cento della spesa
complessiva, debitamente accertata e fatturata.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla base di progetti
esecutivi di risanamento o di costruzione, debitamente approvati, secondo le
vigenti disposizioni, che rispettino i requisiti igienico strutturali e
funzionali previsti dal decreto di cui all'articolo 4.
4. Salvo i casi dovuti a cause di forza maggiore, qualora i lavori non siano
iniziati entro sei mesi od ultimati entro diciotto mesi dalla erogazione del
contributo, il contributo medesimo viene recuperato.
5. L'Assessore per la sanità è autorizzato a concedere contributi alle
associazioni protezionistiche o animaliste per il mantenimento degli animali
ricevuti in affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 15.
6. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge l'Assessore per la sanità provvede a determinare i
requisiti ed i limiti per l'erogazione dei contributi, nonché i controlli da
esercitarsi.
7. I contributi non possono essere superiori al 50 per cento della misura
massima delle spese rimborsabili indicata dal decreto di cui all'articolo 4
e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero di ciascun cane
che non può superare i centottanta giorni.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
comuni prevedono in sede di formazione o di revisione degli strumenti
urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
aree idonee destinate alla realizzazione di servizi per la costruzione o
ristrutturazione di rifugi per cani e di rifugi per gatti. Tali aree possono
essere concesse in comodato anche ad enti ed associazioni che svolgono
attività di protezione degli animali, iscritti all'Albo regionale di cui
all'articolo 19, per la costruzione o l'ampliamento di rifugi permanenti
secondo le finalità previste dalla presente legge.
Articolo 21
Indennizzo per
le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti
1. La Regione
indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera di cani
randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dall'area di sanità
pubblica veterinaria delle competenti aziende unità sanitarie locali in
misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, e successive
modifiche ed integrazioni, ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità sono quelle stabilite
dall'Assessore per la sanità con la circolare 22 maggio 1990, n. 549,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 30 giugno 1990,
n. 31.
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Articolo 22
Promozione
educativa
1. La Regione
in collaborazione con l'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende
unità sanitarie locali, con gli ordini professionali dei medici veterinari,
con le autorità scolastiche, con le università e con le associazioni
protezionistiche o animaliste promuove programmi di informazione e di
educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore per la sanità approva piani
pluriennali di formazione ed aggiornamento degli operatori dell'area di
sanità pubblica veterinaria, corsi di formazione del personale ausiliario
operante nella medesima, nonché iniziative di educazione sanitaria, di
informazione e di sensibilizzazione della popolazione.
Articolo 23
Cimiteri per
animali d'affezione
1. I comuni,
singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di
animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri
animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un
apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso
per malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente
regolamento di polizia veterinaria.
2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere
preventivo dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per
animali d'affezione in conformità al regolamento di polizia veterinaria.
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Articolo 24
Divieto di
combattimento fra animali
1. Chiunque
organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi specie, ovvero vi assista o
effettui puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, è punito
con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 60 milioni. La
stessa sanzione si applica anche al proprietario o al detentore degli
animali impiegati nel combattimento, salvo che il fatto non sia avvenuto
contro la loro volontà.
2. E' sempre disposta la confisca amministrativa, prevista dall'articolo 20,
comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli animali utilizzati o
destinati ai combattimenti. Gli animali confiscati sono mantenuti nei rifugi
sanitari pubblici o nei rifugi per il ricovero a spese dei comuni ovvero
affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo
19 o ad enti, organizzazioni o strutture che provvedano al loro recupero
comportamentale.
Articolo 25
Norma di
salvaguardia
1. Le
convenzioni per la custodia dei cani catturati, vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, stipulate dai comuni con le associazioni
protezionistiche o animaliste o con privati gestori di rifugi per cani,
rimangono efficaci fino alla loro scadenza e comunque non oltre ventiquattro
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, dopo la scadenza possono essere
rinnovate secondo le modalità previste dai commi 5 e 7 dell'articolo 11.
3. Per i cani la cui custodia ha inizio dopo l'entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 4 il corrispettivo della custodia non può superare
quello previsto dal comma 6 dell'articolo 11.
4. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 possono essere
stipulate dai comuni anche con privati gestori di rifugi per cani.
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Articolo 26
Sanzioni
1. Le
violazioni alle disposizioni della presente legge, salvo quanto diversamente
previsto dagli articoli precedenti, sono punite con la sanzione
amministrativa da lire 300 mila a lire 500 mila.
2. Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco è l'organo
competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni amministrative
per le violazioni alla presente legge.
3. Nel caso di violazione del comma 5 dell'articolo 14, la sanzione,
prevista dal comma 4 dell'articolo 9, è maggiorata delle spese di custodia e
mantenimento degli animali, quali determinate dal decreto di cui
all'articolo 4.
4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Regione e sono
utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti.
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Articolo 27
Norme
finanziarie
1. Per le
finalità della presente legge è autorizzata per il triennio 2000-2002 la
spesa complessiva di lire 9.327 milioni così ripartita:…triennio 2000-2002 -
codice 01.08.02 …
2. Le ulteriori assegnazioni di fondi da parte dello Stato effettuate ai
sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 vengono iscritte in bilancio su
proposta dell'Assessore per la sanità nel rispetto delle finalità della
presente legge e secondo le percentuali fissate dal comma 6 dell'articolo 3
della legge n. 281 del 1991.
Articolo 28
1. La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
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DECRETO 13 DICEMBRE 2007
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE
SICILIANA
________________________________________
PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 GENNAIO 2008 - N. 4
DECRETI ASSESSORIALI ASSESSORATO DELLA
SANITA'
DECRETO 13 dicembre 2007
Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la
concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi
esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di
piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8
febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio
sanitario nazionale;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e
dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. 28
febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo;
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, Istituzione
dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da
affezione e la prevenzione del randagismo ed, in particolare, l'art.
20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
febbraio 2003, in materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy;
Visto il decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7, relativo al
regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2000,
che ha definito i requisiti igienico-strutturali e funzionali dei
rifugi sanitari e per il ricovero;
Vista la legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), comma 829, che
sostituisce l'art. 4, comma 1, della legge n. 281/91, che prevede
che i comuni singoli o associati e le comunità montane provvedano
prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite;
Considerato che il Ministero della salute ha ripartito le
disponibilità del fondo per l'attuazione delle finalità della legge
n. 281/91, con quote da trasferire agli enti locali per la
realizzazione degli interventi di loro competenza;
Ritenuto di dovere coordinare e programmare interventi specifici sul
territorio per la prevenzione del randagismo attraverso l'adozione
di alcune strategie operative che permettano il miglioramento delle
condizioni dell'habitat territoriale e delle aspettative dei
cittadini;
Sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all'art.
10 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;
Decreta:
Art. 1
Al fine di contenere il problema del
randagismo nel territorio della Regione siciliana, sono promossi ed
incentivati gli interventi effettuati coerentemente all'allegata
linea guida che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2
L'Assessore per la sanità concede
contributi in misura non superiore al 50% della spesa complessiva,
sulla base di progetti conformi agli allegati bandi, per la
realizzazione delle seguenti attività:
1) risanamento rifugi esistenti e costruzione rifugi sanitari;
2) progetti di sterilizzazione;
3) mantenimento cani e gatti presso le strutture.
L'Assessore per la sanità, al fine di consentire la realizzazione di
interventi sull'intero territorio regionale, si riserva la facoltà
di attribuire un finanziamento inferiore a quanto richiesto secondo
le indicazioni riportate negli allegati bandi.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito di
questo Assessorato.
Palermo, 13 dicembre 2007.
LAGALLA
Allegati
LINEA GUIDA PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO
Premessa
Con la legge n. 281/91 da parte delle autorità centrali è stato
sostanzialmente modificato l'approccio nei confronti degli animali
d'affezione evidenziando l'accresciuto interesse della società verso
gli animali d'affezione.
Le mutate condizioni dello stato sanitario del Paese nei confronti
delle zoonosi (rabbia ed echinococcosi) e una crescente valutazione
etica del problema hanno fatto cadere alcuni condizionamenti
legislativi imposti dal regolamento di polizia veterinaria in favore
di nuovi sistemi operativi che coinvolgono, in ambito diverso,
soggetti istituzionali e non.
La Regione siciliana, con legge regionale n. 15/2000, persegue gli
obiettivi di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del
randagismo attraverso degli strumenti che coinvolgono diversi ambiti
istituzionali e soggetti privati.
Una valutazione superficiale del problema, e la scarsa attenzione di
alcuni operatori che attivamente devono essere coinvolti nella
gestione delle attività legate al controllo del randagismo, hanno
condotto all'attuale crisi del sistema.
E' sotto gli occhi di tutti la presenza di numerosi cani vaganti per
le strade, soprattutto nelle aree delle città metropolitane, nonché
di branchi di cani nelle periferie delle città che creano notevole
disagio nella popolazione per il rischio di aggressione e di
morsicature nei confronti delle persone.
L'Assessorato regionale della sanità ha definito un programma che
prevede le seguenti azioni mirate al conseguimento del controllo del
randagismo sul territorio regionale, attraverso la definizione di
alcune strategie operative di base che permettano il miglioramento
della situazione territoriale e delle aspettative dei cittadini.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili, trasferite dal Ministero della salute nell'ambito dei
finanziamenti di cui alla legge n. 281/91, l'Assessore per la sanità
ha definito un piano di spesa destinando parte delle risorse ai
programmi di sterilizzazione dei cani, parte al risanamento e
costruzione di rifugi sanitari ed una quota al mantenimento dei cani
e dei gatti presso le strutture.
Di seguito sono riportati i punti fondamentali per una corretta
gestione del problema, le competenze e le attività che devono essere
svolte da ciascun soggetto che per obbligo di legge è tenuto ad
osservare, nonché le modalità di presentazione dei progetti, le
finalità, i criteri di valutazione e di ammissione al finanziamento.
Gli stessi bandi saranno pubblicati sul sito di questo Assessorato.
Le azioni dovranno essere realizzate direttamente dai comuni
e dalle associazioni per la protezione degli animali iscritte
all'albo regionale delle associazioni, preferibilmente di concerto
con i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, enti
pubblici e privati, sulla base di specifici progetti approvati e
finanziati da questo Assessorato, che riguarderanno:
1) risanamento di rifugi esistenti e costruzione rifugi sanitari;
2) progetti di sterilizzazione;
3) mantenimento cani e gatti presso le strutture.
AZIONI MIRATE PER IL CONTROLLO DEL
RANDAGISMO
1) Anagrafe canina: risultati immediati con costi
ridotti per l'acquisto dei lettori per microchip: divulgazione da
parte dei comuni, a mezzo di apposita ordinanza, dell'obbligo di
iscrizione all'anagrafe canina dei cani di proprietà presso il
servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale.
Dotare il personale di vigilanza del comune e della provincia di
lettori per i microchip e aumentare i controlli sul territorio sui
cani di proprietà non iscritti all'anagrafe.
Sensibilizzazione dei medici veterinari liberi professionisti per
un'attenta verifica dei cani di proprietà non ancora iscritti
nell'anagrafe canina.
2) Conoscenza del territorio e stima della popolazione
canina: prima di procedere alla programmazione delle
attività è fondamentale avere delle informazioni sulla consistenza
della popolazione canina sulla quale intervenire nonché sulle
abitudini della stessa (numerosità e stanziamento dei branchi,
dislocazione urbana o rurale, punti di maggiore concentramento,
presenza attiva di associazioni per la protezione degli animali,
grado di zoofilia dell'ambiente). Tali informazioni potranno essere
raccolte dal personale che si occupa della cattura dei cani o dalle
associazioni per la protezione degli animali operative sul
territorio in esame, sotto la guida e secondo direttive e
metodologie specificatamente indicate dal servizio veterinario
dell'azienda unità sanitaria locale.
3) Servizio di cattura cani: attività da svolgere
con oneri a carico dei comuni per i cani randagi ed a carico dei
proprietari per quelli di proprietà.
Il servizio deve essere svolto direttamente dai comuni, meglio
ricorrendo al consorzio tra gli stessi, o da affidare a ditte
accreditate, enti o associazioni riconosciute che operano sul
territorio di propria competenza o nei comuni viciniori.
I comuni che non possiedono automezzi adibiti al servizio di cattura
cani possono ricorrere all'acquisto sponsorizzato da finanziatori
esterni (ditte private, club service, ecc...).
Ciascun automezzo necessita di n. 2 unità di personale adibite alle
mansioni di autista/accalappiacani appositamente formato.
Le attività possono essere svolte da personale esterno alle
amministrazioni comunali, cooperative giovanili, personale A.S.U.,
L.S.U., ecc... appositamente formato e motivato.
4) Sterilizzazione chirurgica e farmacologica per i cani
randagi, per quelli di proprietà, per i cani presenti nelle
strutture: costi medio/alti, se le attività sono condotte
in ambiti ristretti e su un numero elevato di soggetti randagi, i
risultati si vedono a breve e medio termine. Le recenti esperienze
di sterilizzazione sui cani randagi effettuata solo da personale del
servizio sanitario nazionale non consentono di ricorrervi in forma
esclusiva per gli elevati costi, il ridotto numero di medici
veterinari pubblici che si dedicano agli interventi, il mancato
coordinamento delle attività (individuazione dei soggetti, cattura e
degenza postoperatoria, rilascio sul territorio), è auspicabile
pertanto il ricorso anche a convenzioni con medici veterinari liberi
professionisti.
La sterilizzazione dei cani di proprietà iscritti all'anagrafe può
essere incentivata tra i proprietari ricorrendo a bonus economici.
Prevedere di ricorrere alla sterilizzazione farmacologica per quei
cani che possono essere sottoposti semestralmente al controllo
sanitario o, su valutazione del medico veterinario, per quei
soggetti per i quali i proprietari hanno preconcetti sui presunti
danni degli animali sterilizzati precocemente.
Le sterilizzazioni sono effettuate presso gli ambulatori veterinari
pubblici e privati, presso i rifugi sanitari secondo il protocollo
sanitario di cui all'allegato VI al decreto presidenziale 12 gennaio
2007, n. 7.
5) Reimmissione dei cani sul territorio: al fine
di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi
per il ricovero, prioritariamente devono essere privilegiati gli
interventi di sterilizzazione dei cani randagi e la successiva
reimmissione degli stessi sul territorio.
I comuni, d'intesa con i servizi veterinari delle aziende unità
sanitarie locali, le associazioni protezionistiche e animaliste
iscritte all'albo regionale, i medici veterinari liberi
professionisti, stipulano protocolli operativi che prevedono la
sterilizzazione dei cani randagi, ed eventualmente anche di
proprietà, secondo lo schema operativo di cui all'allegato VI al
decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7.
Solo i cani per le cui condizioni non è possibile procedere alla
reimmissione sul territorio sono destinati ai rifugi per il
ricovero.
6) Educazione, aggiornamento e formazione sanitaria:
diretta agli studenti nelle scuole per una corretta convivenza, per
l'identificazione del proprio cane, per la prevenzione delle
aggressioni, ai proprietari al momento dell'iscrizione in anagrafe
dei cani per una corretta padronanza e controllo degli atteggiamenti
aggressivi, e per il controllo responsabile della riproduzione, al
personale di vigilanza e di polizia municipale per una corretta
gestione degli interventi, al personale del servizio sanitario
nazionale, ai veterinari liberi professionisti, alle associazioni
per la protezione degli animali per aggiornamento, al personale
addetto al servizio di cattura cani per la formazione degli stessi.
Tale attività deve essere svolta prioritariamente dall'azienda unità
sanitaria locale, università, o da enti di formazione accreditati.
7) Strutture: rifugi sanitari e rifugi per il
ricovero, i cui criteri strutturali, gestionali e autorizzativi sono
stati individuati nel regolamento di attuazione della legge
regionale n. 15/2000.
E' da privilegiare la ristrutturazione o la costruzione di edifici
da destinare a rifugio sanitario o ambulatorio con disponibilità di
gabbie per la degenza post-operatoria, stante che le predette
strutture rappresentano il fulcro attorno al quale ruotano le
attività principali per il controllo del randagismo (iscrizione
all'anagrafe, controllo sanitario dei cani, sterilizzazione e
degenza post-operatoria, rilascio sul territorio, adozioni).
Per la costruzione di nuove strutture devono essere seguiti i
criteri e le indicazioni di cui al decreto presidenziale 12 gennaio
2007, n. 7.
8) Motivazioni e incentivazioni: il personale che
deve operare nell'ambito dei progetti deve essere adeguatamente
preparato e formato per le attività da svolgere, il bando allegato
prevede inoltre la possibilità di ricorrere ad interventi economici
incentivanti per la realizzazione del progetto.
Le somme saranno reperite oltre che dal finanziamento di questo
Assessorato anche attraverso il coinvolgimento e la
compartecipazione di enti finanziatori del progetto che traggono
beneficio dalla realizzazione dello stesso.
9) Adozioni: incentivare le adozioni di cani anche
non di razza dai rifugi attraverso la gratuità di alcuni servizi
(iscrizione all'anagrafe, sterilizzazione, cure veterinarie,
vaccinazione, ecc...).
DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PER IL
CONTROLLO DEL RANDAGISMO
Competenze dei comuni
I comuni sono i principali attori nell'espletamento delle competenze
e delle attività di seguito elencate:
a) provvedere alla vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti
dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nonché dalle specifiche
norme di tutela del benessere degli animali, con personale
adeguatamente formato e motivato;
b) provvedere direttamente o in convenzione con enti, privati o
associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo
regionale, alla cattura dei cani vaganti o al prelievo dei cani
incidentati, feriti o malati;
c) disporre con ordinanza sindacale il rilascio dei cani sul
territorio, dopo la sterilizzazione, come cani sprovvisti di
proprietario nei casi previsti dall'art. 15, commi 6 e 7, della
legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;
d) incaricare della custodia dei cani catturati, per i quali il
servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale ha valutato
la non possibilità di reimmissione sul territorio, le associazioni
protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale le cui
strutture sono riconosciute idonee; l'incarico della custodia viene
conferito sulla base di apposita convenzione stipulata secondo i
criteri di cui all'allegato III al decreto presidenziale 12 gennaio
2007, n. 7; la convenzione può essere stipulata anche con privati
gestori di rifugi sanitari e per il ricovero riconosciuti idonei ai
sensi del decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7;
e) attivare, di concerto con le aziende unità sanitarie locali, gli
ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di
sterilizzazione provvedendo alla gestione e funzionamento degli
stessi;
f) provvedere al risanamento dei rifugi per il ricovero ove
esistenti, costruire rifugi sanitari pubblici e provvedere alla loro
gestione diretta o in convenzione con le associazioni
protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale;
g) garantire, in assenza di rifugi sanitari pubblici, anche in
consorzio tra comuni, il servizio di pronto soccorso direttamente o
in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;
h) preporre un responsabile amministrativo per gli adempimenti di
cui all'art. 14, commi 3 e 4, della legge regionale 3 luglio 2000,
n. 15, nel caso in cui il rifugio sanitario pubblico sia gestito
direttamente dal comune, o affidare eventualmente la gestione dei
rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo sanitario delle aziende
unità sanitarie locali, alle associazioni protezionistiche o
animaliste iscritte all'albo regionale, sulla base di apposita
convenzione stipulata secondo i criteri di cui all'allegato IV del
decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7;
i) provvedere al mantenimento degli animali confiscati, di seguito
a provvedimenti amministrativi, nei rifugi sanitari e nei rifugi per
il ricovero pubblici o in convenzione o affidarli alle associazioni
protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale per il
loro recupero comportamentale;
k) individuare e delimitare aree urbane da destinare alla attività
motoria dei cani d'affezione, provvedendo a periodici interventi di
bonifica e di disinfestazione previa consulenza del servizio
veterinario dell'azienda unità sanitaria locale;
l) provvedere alla stipula di un'assicurazione per gli eventuali
danni causati a terzi da cani vaganti sprovvisti di proprietario.
Ed inoltre possono:
m) istituire l'ufficio per i diritti degli animali assicurando il
collegamento con l'anagrafe canina regionale e avvalendosi della
consulenza del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria
locale;
n) incaricare della degenza postoperatoria dei cani randagi
sterilizzati anche le associazioni protezionistiche o animaliste
iscritte all'albo regionale, che abbiano idonei rifugi o che si
avvalgano di ambulatori veterinari all'uopo convenzionati;
o) prevedere, in sede di formazione o di revisione degli strumenti
urbanistici, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, aree idonee destinate alla costruzione di rifugi
pubblici, nonché delle aree da destinarsi alla realizzazione di
cimiteri per il seppellimento degli animali d'affezione, ed aree
urbane per l'attività motoria dei cani.
Competenze delle aziende unità
sanitarie locali
Sono competenze delle aziende unità sanitarie locali e rientrano a
pieno titolo nelle definizioni dei livelli essenziali di assistenza
(L.E.A.): gli adempimenti nel settore dell'igiene urbana
veterinaria, con particolare riguardo agli interventi per gli
animali d'affezione ed il controllo del randagismo, nonché il
miglioramento e il corretto equilibrio del rapporto
uomo-animale-ambiente, il coordinamento della vigilanza permanente
ed i relativi controlli del settore:
a) coordinare e programmare interventi specifici sul territorio per
la prevenzione del randagismo in applicazione alla presente linea
guida;
b) istituire, senza aggravio di ulteriori oneri, apposita unità
operativa di coordinamento per le attività di prevenzione, tutela e
controllo delle popolazioni di animali d'affezione, con riferimento
alla tutela del benessere animale, alla prevenzione ed al controllo
del randagismo, degli incidenti e delle morsicature, all'anagrafe
canina, all'educazione sanitaria, alla valutazione dei rischi
sanitari collegati alla popolazione di animali da compagnia, per
espletamento dei compiti istituzionali previsti dalla legge
regionale 3 luglio 2000, n. 15. L'unità operativa di coordinamento
convoca almeno 4 volte l'anno i sindaci di ciascun distretto
sanitario, la provincia, gli enti pubblici (prefettura, agricoltura,
protezione civile, forestali, ecc...) e le associazioni più
rappresentative presenti ed operanti sul rispettivo territorio, per
il coordinamento delle attività sul territorio di competenza, a
livello provinciale o distrettuale;
c) procedere agli interventi di sterilizzazione dei cani presso gli
ambulatori veterinari comunali o presso i rifugi sanitari pubblici
con le modalità e nei casi previsti all'allegato VI al decreto
presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7;
d) predisporre interventi preventivi finalizzati al controllo delle
nascite delle popolazioni canine servendosi delle strutture all'uopo
predisposte, avvalendosi delle tecniche e delle conoscenze più
moderne ed aggiornate del settore;
e) provvedere alla formazione del personale proprio e degli enti e
associazioni che partecipano ai programmi di prevenzione del
randagismo, nonché alla formazione professionale degli addetti alla
cattura e recupero degli animali;
f) collaborare con i comuni, per l'attivazione degli ambulatori
veterinari comunali dove effettuare le operazioni di anagrafe e di
sterilizzazione;
g) provvedere all'assistenza sanitaria dei cani ospitati nei rifugi
sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero pubblici e, con
specifici protocolli d'intesa, dei cani delle associazioni con le
quali sono stati adottati interventi di collaborazione per i
progetti di controllo del randagismo;
h) acquistare i microchip per la cessione gratuita per le
operazioni di anagrafe, effettuare le operazioni di anagrafe ed
impianto del microchip, provvedere alla registrazione della scheda
anagrafica e apportarvi ogni modifica e aggiornamento necessario;
i) provvedere alla fornitura farmaceutica, dei vaccini e del
materiale ambulatoriale necessario al funzionamento degli ambulatori
veterinari attivati di concerto con il comune, dei rifugi sanitari
pubblici e dei rifugi per il ricovero pubblici ove opera
direttamente il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria
locale;
j) provvedere alla consulenza veterinaria, alla vigilanza sanitaria
e al controllo delle condizioni di benessere degli animali nei
rifugi sanitari privati e nei rifugi per il ricovero privati o
gestiti dalle associazioni protezionistiche o animaliste;
k) attivare un sistema di sorveglianza presso i rifugi sanitari
pubblici, nei confronti delle malattie infettive e delle zoonosi,
che preveda il controllo sanitario delle malattie più frequentemente
riscontrate;
l) avvertire per le vie brevi e con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, il proprietario del cane catturato o ritrovato
dopo averne ricevuto comunicazione dal rifugio sanitario pubblico;
m) rilasciare parere preventivo per la realizzazione dei cimiteri
per animali d'affezione;
n) garantire il servizio di reperibilità, notturno e diurno, presso
i rifugi sanitari pubblici per gli interventi sugli animali
incidentati.
Competenze delle associazioni
protezionistiche
Sono competenze delle associazioni protezionistiche e animaliste
iscritte all'albo regionale:
a) provvedere alla formazione ed educazione cinofila del personale
che collabora presso i propri rifugi sanitari e in quelli per il
ricovero;
b) segnalare entro 7 giorni al comune o all'azienda unità sanitaria
locale l'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe;
c) partecipare attivamente in collaborazione con i comuni e con
servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali ai progetti
di prevenzione del randagismo;
d) curare gli adempimenti di cui all'art. 14, commi 3 e 4, della
legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nel caso in cui gestiscano
rifugi sanitari in convenzione;
e) individuare un medico veterinario libero professionista che
assicuri l'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati
gestiti dalle stesse;
f) esprimere il parere secondo quanto previsto dall'art. 15, comma
6, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.
Competenze delle province
regionali
Sono competenza delle province:
a) provvedere al risanamento dei rifugi per il ricovero ove
esistenti, costruire rifugi sanitari pubblici e provvedere alla loro
gestione;
b) provvedere al raccordo e coordinamento delle attività e delle
finalità previste dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, da
parte di tutti i soggetti preposti sul territorio di competenza;
c) provvedere al raccordo e coordinamento delle attività e
iniziative di formazione, di educazione al rispetto degli animali ed
alla salvaguardia del territorio.
BANDI
1) Concessione di contributi
per la realizzazione di strutture
L'Assessore per la sanità concede contributi per il risanamento di
rifugi per il ricovero esistenti e per la costruzione di nuovi
rifugi sanitari pubblici. Tali contributi sono concessi in base alle
disponibilità presenti nel bilancio della Regione e sono concessi in
misura non superiore al 50% della spesa complessiva, debitamente
accertata e fatturata:
1) ai comuni singoli o associati;
2) alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte
all'albo regionale che gestiscono rifugi per cani o gatti operanti
da almeno un biennio.
I progetti esecutivi per i quali si chiede il contributo devono
essere debitamente approvati e devono rispettare i requisiti
igienico sanitari, strutturali e funzionali previsti dall'allegato
II al decreto presidenziale n. 7/2007 per quanto riguarda i rifugi
per il ricovero esistenti e dall'allegato I per i nuovi rifugi
sanitari.
I progetti per i quali si chiede il contributo devono essere
iniziati entro 6 mesi dalla concessione del contributo ed avere
tempi di realizzazione non superiori a 18 mesi dall'erogazione dello
stesso.
La corresponsione del contributo potrà avvenire per stadi di
avanzamento del lavoro.
Nei casi di inosservanza dei tempi prescritti, salvo i casi
documentati dovuti a cause di forza maggiore, il contributo viene
recuperato e non verranno corrisposti i finanziamenti successivi.
I comuni e le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte
all'albo regionale interessate ad accedere ai contributi devono
indirizzare domanda scritta in carta semplice all'Assessorato
regionale della sanità e al servizio veterinario dell'azienda unità
sanitaria locale di competenza.
Sono anteposti in via prioritaria:
1) progetti che prevedano il miglioramento e l'ampliamento di
strutture già esistenti;
2) progetti che prevedano la fruizione della struttura da parte di
più comuni e/o associazioni;
3) progetti che contemplino allo stesso tempo lo sviluppo di piani
di sterilizzazione e di adozioni.
Alla domanda, inviata con A.R. entro 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, deve essere allegata la seguente documentazione:
1) presentazione e descrizione dell'opera in relazione all'utilità
della stessa ai fini della riduzione del randagismo nel territorio
di competenza;
2) progetto esecutivo approvato secondo le vigenti disposizioni;
3) modalità con la quale si reperisce almeno il 50% della restante
spesa (delibera comunale, lettera di impegno di finanziatori
esterni, ecc...);
4) tempi di realizzazione;
5) disponibilità dell'area;
6) capienza della struttura;
7) descrizione delle attività da svolgere e dei servizi integrati
all'intervento strutturale (progetti di sterilizzazione, anagrafe,
rieducazione, adozioni);
8) responsabile del progetto;
9) preventivo dei costi previsti anche in misura relativa a lotti
funzionali, fonti di finanziamento ed eventuali contributi da parte
di enti pubblici e privati;
10) atto costitutivo dei comuni consorziati o delle associazioni;
11) parere favorevole del servizio veterinario dell'azienda unità
sanitaria locale competente per territorio.
Il mancato completamento di lotti funzionali già finanziati in
precedenza comporta automaticamente l'esclusione dalla possibilità
di presentare nuovi progetti, fino al ricevimento di comunicazione
ufficiale corredata dagli atti relativi alla risoluzione della
problematica.
L'Assessorato della sanità per la valutazione dei progetti pervenuti
si avvarrà della commissione per i diritti degli animali. La
commissione valuterà i progetti con le modalità e nei tempi in
precedenza specificati, esprimendosi sui seguenti aspetti, mediante
l'attribuzione del relativo punteggio:
Criteri tecnici: (punteggio max 60)
Coinvolgimento di più enti e/o associazioni:
- da 2 a 4 punti 10
- oltre 4 punti 15
Maggiore cofinanziamento:
- fino al 60% punti 5
- fino al 70% punti 10
- oltre punti 15
Numero dei cani iscritti all'anagrafe regionale per ciascun comune
o associazione che presenta il progetto:
- da 50 a 100 punti 5
- oltre 100 punti 10
Numero dei cani catturati o affidati all'associazione riferito
all'anno precedente alla presentazione della domanda:
- da 0 a 50 punti 5
- da 50 a 100 punti 10
- oltre 100 punti 15
Numero di cani dati in adozione riferito all'anno precedente alla
presentazione della domanda: fino a punti 5
Criteri progettuali: (punteggio max 40)
Esperienza maturata dal personale e dalle strutture impegnate nel
progetto: fino a punti 10
Coerenza del progetto ai principi di salvaguardia e di sviluppo del
benessere animale: fino a punti 15
Congruenza dei costi e adeguatezza delle risorse interne impiegate
nel progetto: fino a punti 10
Tempi di attivazione e di realizzazione del progetto: fino a
punti 5
Totale punti 100
Al termine delle procedure di valutazione sarà stilata una
graduatoria dei progetti risultati idonei. Non saranno ritenuti
idonei i progetti che riporteranno un punteggio complessivo
inferiore a 60 punti.
I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine di
graduatoria e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I contributi saranno erogati nella misura del:
- 10% entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria previa
presentazione della delibera di impegno del comune o del
rappresentante legale dell'associazione per la restante parte del
finanziamento a completamento totale del progetto;
- 50% a presentazione del verbale di consegna dei lavori;
- 30% a presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori
attestante il 50% dello stato di avanzamento dei lavori;
- 10% a presentazione dell'ultimazione dei lavori, collaudo e
parere favorevole del servizio veterinario finalizzato
all'autorizzazione sanitaria dell'opera. L'Assessorato della sanità
si riserva la facoltà di attribuire un finanziamento inferiore a
quanto richiesto al fine di consentire la realizzazione di
interventi sull'intero territorio regionale. In tal caso sarà
richiesto all'azienda proponente di rimodulare l'intervento in
rapporto alle risorse assegnate.
2) Fondi regionali per gli
interventi di sterilizzazione dei cani per il controllo del
randagismo
L'Assessore per la sanità concede contributi ai comuni singoli o
associati per l'attuazione di piani di controllo delle nascite
attraverso la sterilizzazione dei cani randagi, da sviluppare di
concerto con i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie
locali o avvalendosi di medici veterinari liberi professionisti.
Tali contributi sono erogati in base alle disponibilità presenti nel
bilancio della Regione e sono concessi in misura non superiore al
50% della spesa complessiva necessaria al finanziamento di specifici
progetti di incentivazione al personale o della spesa debitamente
accertata e fatturata dai medici veterinari liberi professionisti.
I progetti esecutivi per i quali si chiede il contributo devono
essere coerenti alle attività previste nel presente decreto e
rispettare le indicazioni di cui all'art. 6 del decreto
presidenziale n. 7/2007.
I progetti per i quali si chiede il contributo devono essere
iniziati entro 30 giorni dalla concessione del contributo ed avere
tempi di realizzazione non superiori a 12 mesi dall'erogazione dello
stesso.
I comuni interessati ad accedere ai contributi devono indirizzare
domanda scritta in carta semplice all'Assessorato regionale della
sanità e al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale
di competenza.
Sono anteposti in via prioritaria:
- progetti che prevedano atti consortili tra più comuni,
associazioni, enti pubblici e privati;
- progetti che contemplino allo stesso tempo lo sviluppo di piani
di sterilizzazione e di adozioni.
Alla domanda, inviata con A.R. entro 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, deve essere allegata la seguente documentazione:
1) presentazione e descrizione del progetto anche in relazione
all'utilità dello stesso ai fini della riduzione del randagismo nel
territorio di competenza rapportata alla stima della popolazione
canina sulla quale si opera e alla durata temporale;
2) modalità con la quale si reperisce la restante spesa (personale
dedicato alle attività del progetto in termini di costo orario,
delibera comunale, lettera di impegno di finanziatori esterni,
ecc...);
3) atto costitutivo dei comuni consorziati, delle associazioni e
degli enti che partecipano al progetto;
4) parere favorevole del servizio veterinario dell'azienda unità
sanitaria locale competente per territorio.
L'Assessorato della sanità per la valutazione dei progetti pervenuti
si avvarrà della commissione per i diritti degli animali. La
commissione valuterà i progetti con le modalità e nei tempi in
precedenza specificati, esprimendosi sui seguenti aspetti, mediante
l'attribuzione del relativo punteggio:
Criteri tecnici: (punteggio max 65)
Coinvolgimento di più enti e associazioni:
- oltre 4 punti 5
Cofinanziamento:
- fino al 60% punti 5
- oltre punti 10
Numero dei cani iscritti all'anagrafe regionale per ciascun comune
o associazione che presenta il progetto:
- da 50 a 100 punti 5
- oltre 100 punti 10
Numero dei cani catturati riferito all'anno precedente alla
presentazione della domanda:
- da 50 a 100 punti 5
- oltre 100 punti 10
Numero dei cani randagi sterilizzati per ciascun comune o
associazione che presenta il progetto nell'anno precedente:
- da 50 a 100 punti 5
- oltre 100 punti 10
Numero dei cani randagi sterilizzati e reimmessi sul territorio per
ciascun comune o associazione che presenta il progetto nell'anno
precedente:
- da 0 a 50 punti 5
- da 50 a 100 punti 10
- oltre 100 punti 15
Numero di cani dati in adozione riferito all'anno precedente alla
presentazione della domanda: fino a punti 5
Criteri progettuali: (punteggio max 35)
Esperienza e formazione maturata dal personale e dalle strutture
impegnate nel progetto anche nel settore dell'educazione cinofila e
comportamento animale: fino a punti 10
Congruenza dei costi e adeguatezza delle risorse interne impiegate
nel progetto: fino a punti 10
Possibilità di misurazione dello stato di avanzamento del progetto e
dei risultati con riferimento alla popolazione canina sulla quale si
interviene: fino a punti 10
Conoscenza del territorio e stima della popolazione canina: fino a
punti 5
Totale punti 100
Al termine delle procedure di valutazione sarà stilata una
graduatoria dei progetti risultati idonei. Non saranno ritenuti
idonei i progetti che riporteranno un punteggio complessivo
inferiore a 60 punti.
I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine di
graduatoria e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I contributi saranno erogati nella misura del:
- 50% entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria previa
presentazione della delibera di impegno del comune per la restante
parte del finanziamento a completamento totale del progetto;
- 50% a rendicontazione dei costi sostenuti e degli obiettivi
raggiunti.
L'Assessorato della sanità si riserva la facoltà di attribuire un
finanziamento inferiore a quanto richiesto al fine di consentire la
realizzazione di interventi sull'intero territorio regionale. In tal
caso sarà richiesto al comune proponente di rimodulare l'intervento
in rapporto alle risorse assegnate.
3) Contributi alle associazioni
per il mantenimento dei cani, dei gatti e delle colonie feline
L'Assessore per la sanità concede contributi alle associazioni
protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale
esclusivamente per il mantenimento e la custodia degli animali loro
ceduti negli anni 2006-2007 e per i quali le stesse non percepiscono
e non hanno percepito alcun contributo da parte dei comuni o altri
enti.
Tali contributi sono concessi in base alle disponibilità finanziarie
presenti nel bilancio della Regione, non possono essere superiori al
50% della misura individuata nella sottostante tabella e devono
essere rapportati al periodo di effettivo ricovero e comunque non
superiore a 180 giorni.
Le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo
regionale, che hanno inviato entro il 30 aprile di ogni anno la
relazione prevista dall'art. 5 del decreto presidenziale 27 giugno
2002, n. 15, debbono indirizzare domanda scritta in carta semplice
all'Assessorato regionale della sanità e al servizio veterinario
della azienda unità sanitaria locale di competenza, indicando:
1) il numero di iscrizione all'albo regionale;
2) il numero dei cani per i quali si richiede il contributo,
l'elenco identificativo di ciascuno dal quale si evinca il numero
del microchip e l'iscrizione alla banca dati dell'anagrafe canina
regionale e la data di presa in carico da parte dell'associazione
protezionistica o animalista;
3) il numero e la scheda anagrafica dei gatti presenti nella
struttura per i quali si richiede il contributo, la scheda
anagrafica dell'eventuale colonia e dei singoli soggetti e la data
di presa in carico da parte dell'associazione protezionistica o
animalista.
Documentazione da allegare alla domanda inviata con A.R. entro 45
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (ex art.
46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
2) dichiarazione sostitutiva di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445) dalla quale risulti di non percepire e non
avere percepito per il mantenimento degli stessi animali alcun
contributo da parte del comune o da parte di altri enti;
3) parere favorevole rilasciato dal servizio veterinario della
azienda unità sanitaria locale competente per territorio in merito
al numero effettivo di animali per i quali è richiesto il contributo
ed al benessere degli animali presenti nella struttura o nella
colonia felina.
Custodia e mantenimento giornaliero per cane di piccola taglia, fino
a 10 kg. di peso, e per gatto E 3,50
Custodia e mantenimento giornaliero per ogni cane di media e grossa
taglia E 4,50
Ordinanza
Martini
Avranno il microchip identificativo e la registrazione all’anagrafe
anche i cani catturati sul territorio e quelli che si trovano nei
rifugi o in strutture convenzionate, il cui responsabile è il
sindaco che dovrà dotare la polizia municipale di almeno un
dispositivo di lettura del dispositivo elettronico, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore dell’iniziativa.
Anagrafe elettronica canina obbligatoria
7.8.08 - Obbligo di microchip e di iscrizione all'anagrafe canina
per tutti i cani. Responsabilità dei sindaci della registrazione
degli animali rinvenuti sul territorio o ospitati in strutture di
ricovero e rifugi convenzionati. Divieto di vendere cuccioli di età
inferiore ai due mesi. Queste i punti principali dell'ordinanza
urgente contenente 'misure per l'identificazione e la registrazione
della popolazione canina', firmata oggi dal sottosegretario alla
Salute Francesca Martini, come passo avanti "per contrastare il
fenomeno del randagismo e dell'abbandono dei cani", si legge in una
nota del ministero del Welfare. "Lo scopo dell'ordinanza, infatti -
riporta la nota - è quello di assicurare l'uniforme applicazione
sull'intero territorio nazionale della normativa
sull'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina. In
particolare il provvedimento vieta la vendita dei cuccioli di età
inferiore ai due mesi e dei cani che non siano stati identificati e
registrati. Inoltre dispone che i proprietari o i detentori di cani
provvedano, nel secondo mese di vita, alla loro identificazione e
registrazione mediante l'applicazione di un microchip elettronico.
Per i cani di età superiore ai due mesi l'adempimento è obbligatorio
entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza. Per quanto
riguarda l'applicazione del microchip, essendo un atto medico, deve
essere effettuata dai veterinari pubblici competenti per territorio
o da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere
all'anagrafe canina regionale". "Contestualmente all'applicazione
del microchip - informa ancora il ministero - i veterinari devono
effettuare la registrazione nell'anagrafe canina degli animali
identificati. Il certificato di iscrizione accompagnerà il cane in
tutti i trasferimenti di proprietà. L'ordinanza prevede inoltre che
i Comuni debbano identificare e registrare in anagrafe i cani
rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e
nelle strutture convenzionate e attribuisce ai sindaci la
responsabilità dell'osservanza di tali procedure. Al fine di
effettuare controlli di prevenzione del randagismo i Comuni dovranno
dotare la propria polizia locale di almeno un dispositivo di lettura
di microchip ISO compatibile". "I microchip di identificazione dei
cani possono essere prodotti e commercializzati unicamente da
soggetti registrati presso il ministero del Lavoro, salute e
politiche sociali, ai quali viene assegnata una serie numerica di
codici identificativi elettronici. I produttori e i distributori
devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip
venduti. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza, il
ministero definirà, con un provvedimento da sancire in sede di
Conferenza Stato-Regioni, le modalità per assicurare
l'interoperatività tra la banca dati canina nazionale e le anagrafi
canine regionali. Lo stesso provvedimento individuerà un unico
documento di identificazione e registrazione dei cani, che dovrà
essere adottato in sostituzione della certificazione attuale".