Cani e
gatti in condominio
Molte persone che avvertono
l’esigenza di vivere con un amico a quattro zampe, o già vi convivono, devono
affrontare il problema dei regolamenti condominiali che proibiscono la
presenza di animali. In realtà sono numerose le sentenze che sanciscono a
chiare lettere che nessun regolamento o assemblea condominiale può limitare
il diritto di proprietà e che quindi non è possibile impedire in alcun modo
di tenere animali in condominio.
| La Legge (La sentenza del 24-3-1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione) |
| Cani: distrurbo alla quiete pubblica |
| Il cane può abbaiare per sentenza |
| Il cane può abbaiare- assolto meticcio |
La sentenza
del 24-3-1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione
testualmente recita:
«È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in
condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è
limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea
condominale non può deliberarlo».
Da segnalare anche le due sentenze emesse da
un pretore di Torino e da uno di Milano i quali hanno assolto dalle loro
presunte colpe due proprietari di cani e in entrambi i casi hanno condannato i
proprietari degli stabili alle spese giuridiche, sentenziando inoltre che:
«i
cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari».
I divieti. Un’altra importante sentenza è quella relativa a un procedimento
dinanzi al giudice di Parma, il quale ha stabilito che in un condominio
l’assemblea dei condomini non può, anche con il voto di maggioranza, imporre il
divieto di tenere animali. Ciascuno può avere accanto a sé un animale per amico
e nessun regolamento di condominio può considerarsi valido se contiene una norma
restrittiva in questo senso.
I diritti. Chi dovesse trovarsi
in questa spiacevole situazione deve far valere i suoi diritti e deve sapere che
anche se il suo animale rischia il pericolo di essere allontanato per il
disturbo della quiete pubblica i motivi della protesta dei vicini vanno
dimostrati e vagliati caso per caso, per decidere se i rumori superino il
livello di normale tollerabilità. Una sentenza del pretore di Campobasso del
1990 stabilisce che è necessario l’accertamento dell’effettivo pregiudizio
recato alla collettività dei condomini sotto il profilo dell’igiene e della
quiete, non essendo sufficiente il semplice possesso degli animali.
L’abbaio.
C’è poi la sentenza della Cassazione n.1394 del 6-3-2000:
«Se il cane abbaia non
è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma
solo il vicino ”il fatto non sussiste”. Perché vi sia reato ”è necessario che i
rumori siano obiettivamente idonei a incidere negativamente sulla tranquillità
di un numero indeterminato di persone».
La scelta. Naturalmente nella
scelta dell’animale con cui dividere i nostri giorni dobbiamo avere molto buon
senso escludendo tutti gli animali che più soffrono la privazione della libertà,
orientandoci verso animali di cui sia possibile soddisfare i bisogni e
rispettare le caratteristiche etologiche.
CANI: DISTURBO ALLA QUIETE
PUBBLICA
Per la Corte se è uno solo a lamentarsi non si turba
la quiete pubblica
Il cane può disturbare il vicino di casa (Cassazione 1394/2000)
È inutile querelare il vicino di casa per disturbo alla quiete pubblica se il
suo cane abbaia in continuazione: se gli ululati non disturbano "una pluralità
di persone", ma solo il vicino, "il fatto non sussiste". Questo è in sostanza il
principio affermato dalla Prima Sezione Penale delle Corte di Cassazione, che ha
annullato – perché "il fatto non sussiste" – la condanna per disturbo alla
quiete pubblica inflitta dalla Corte di Appello di Bologna al proprietario di un
cane che con i suoi ululati turbava la tranquillità dei vicini di casa. La
Suprema Corte rileva infatti che il cane incriminato disturbava un solo nucleo
familiare, quello del vicino di casa del suo proprietario, mentre l’art.659 del
codice penale tutela "la pubblica tranquillità" e, pur non essendo richiesto che
il disturbo sia stato effettivamente recato ad una pluralità di persone, "è
necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere
negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone". (6
marzo 2000)
Sentenza della Prima Sezione Penale n.1394/2000
IL CANE PUO' ABBAIARE PER SENTENZA
TRAPANI - La giurisprudenza ha sempre affermato e confermato che se il cane
abbaia, disturbando così il quieto vivere dei vicini, il torto ricade sul
padrone che non ha saputo impedire al fido compagno di «parlare» secondo natura.
Da ieri non è più così. Il giudice Franco Messina, con una sentenza che avvicina
la legge alla logica umana, ha assolto con formula piena un uomo imputato
proprio di questi fatti. Nell'ottobre del 2000, Cristoforo Basiricò, 40 anni,
riparatore di elettrodomestici, custodiva due cagnolini in un piccolo giardino
su cui si affacciava il suo appartamento, in via Capuana, una traversa di Via
Fardella. Ogni tanto, i due cagnolini abbaiavano e questo infastidiva i vicini,
uno in particolare, Antonino Catalano, che denunciò Basiricò. Dopo un anno e
mezzo, la sentenza: non si può impedire ad un cane di abbaiare. Anche il pm
aveva chiesto l'assoluzione di Basiricò. E così, una volta tanto giudice, pm e
difesa sono stati concordi. Scontento il querelante, al quale non resta che
comprare una buona scorta di tappi per le orecchie. Oppure traslocare.
Isabella Righetti, da: La Sicilia - 5 maggio 2002
IL CANE PUO' ABBAIARE - ASSOLTO IL METICCIO
ABBADIA LARIANA (Lecco) - Teddy, un cagnolino marrone, potrà continuare ad
abbaiare. Il giudice del Tribunale di Lecco ha assolto il suo proprietario,
Francesco Comini, querelato dal vicino di casa, Giuseppe Leone, pediatra. La
stessa cosa è accaduta tre anni fa: allora, a mettere sotto accusa cane e
padrone era stato un altro vicino di casa che aveva chiesto l’intervento dei
vigili urbani. Ieri, come nel 2001, Patrizia Guglielmana, legale di Comini, ha
convinto il giudice utilizzando una sentenza della Cassazione in base alla quale
c’è disturbo della quiete pubblica quando ad abbaiare sono più cani, non uno
soltanto. Il medico, secondo quando riferito nell’udienza di ieri in tribunale,
non riusciva a chiudere occhio proprio a causa dei continui guaiti del
bastardino. Aveva perciò querelato il proprietario del cane. Il giudice, però,
ha deciso di assolvere il proprietario dell’animale. E così per la seconda volta
in meno di quattro anni, Teddy ha avuto la meglio sui vicini di casa.
A. Pa., da
www.corrieredellasera.it, 14 gennaio 2004, segnalato da: Federica
La Corte di Cassazione, invece con una recente sentenza n. 1349 del 6/3/2000, ha stabilito che “se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma ad averne fastidio è solo il vicino di casa, è inutile querelare il padrone per disturbo della quiete pubblica (art. 659 C.P.), in quanto il disturbo non coinvolge che un solo nucleo familiare”. Secondo la Corte affinché si possa parlare di disturbo alla quiete pubblica il disturbo deve essere arrecato ad una pluralità di persone altrimenti il fatto non sussiste.
Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109
del 9 dicembre 1999
La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che
fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza
con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di
ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non
impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria
abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei
pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità
della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale
(disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine
a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di
persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i
rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità
di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso
di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto
ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione,
secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato
(che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.)
integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la
sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una
pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia
reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere
negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".
Molestia o disturbo alle persone
660 Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico,
ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo,
reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda fino a lire 1 milione (c.p.659, 688).
Sentenza n. 1394 del 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 09/12/1999
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE rel. Consigliere N. 1109
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere N. 30878/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso da:
1)...........;
avverso sentenza del 17/05/1999 CORTE APPELLO DI BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Nardo
Giuseppe;
udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. G. Veneziano che ha
concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il
fatto non costituisce reato;
Con sentenza in data 17/5/99 la Corte di Appello di Bologna in parziale riforma
della sentenza del Pretore di Reggio Emilia del 28/10/97 determinava in lire
300.000 di ammenda la pena inflitta a .....per il reato di cui all'art. 659,
comma 1, c.p. ascrittogli "perché non impedendo gli strepiti e l'abbaiare di un
cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le
occupazioni delle persone dimoranti nei pressi ed in particolare di ......e dei
suoi familiari. In Reggio Emilia fino al 18/7/1995". La Corte di Appello, su
richiesta dell'appellante, eliminava, altresì, la sospensione condizionale della
pena concessa dal giudice di primo grado e confermava nel resto la sentenza
impugnata anche nella parte relativa alla condanna dell'imputato al risarcimento
del danno in favore della parte civile che era stato liquidato in complessive L.
3.046.650.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il
......, tramite il difensore, deducendo: a) la sostanziale elusione del disposto
di cui all'art. 84 Legge 869/81 che prevede che l'imputato sia informato della
possibilità di procedere ad oblazione fin dal momento della comunicazione
giudiziaria, essendo assolutamente insufficiente allo scopo, secondo il
ricorrente, il laconico e generico inciso contenuto nel decreto di citazione a
giudizio con il quale si avvertiva che "qualora ne ricorrano i presupposti,
l'imputato potrà presentare domanda di dolazione"; b) la mancata assunzione di
una prova decisiva da parte della Corte di merito che non aveva accolto la
richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale per verificare da una
parte che il cane dell'imputato abbaiava per rispondere all'abbaiare di altro
cane appartenente alla parte offesa e dall'altra che il cane del ....,
nonostante accertamenti e controlli esperiti nell'arco di 50 giorni non aveva
creato disturbo alla quiete pubblica, come risultava da una relazione dei vigili
urbani di Reggio Emilia del 13/9/96; c) la violazione dell'art. 659, comma 1,
c.p. che richiede per la sua configurabilità che i rumori, gli schiamazzi e gli
strepiti abbiano attitudini ha propagarsi disturbando così più persone ed
incidendo sulla pubblica tranquillità.
Motivi della decisione
l'ultimo motivo di ricorso, di carattere assorbente, appare meritevole di
accoglimento.
Proprio con riferimento al latrato notturno dei cani, questa Corte ha avuto modo
di affermare che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui
all'art. 659, comma 1, c.p. è necessario che i lamentati rumori abbiano
attitudine a propagarsi e a costituire quindi un disturbo per una potenziale
pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate. Infatti
l'interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità
eppur non essendo richiesto, trattandosi di reato di pericolo, che il disturbo
sia stato effettivamente recato ad una pluralità di persone, è necessario
tuttavia che i rumori sia obbiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla
tranquillità di un numero indeterminato di persone ( v. Cass. sez. I 6/3/97 n.3000).
Tale situazione non ricorre nel caso di specie, poiché l'abbaiare del cane
dell'imputato ha arrecato disturbo soltanto ai vicini di casa, ne' altrimenti
poteva essere, trattandosi di abitazioni, secondo le testimonianze assunte,
distanti da altri edifici. Il comportamento omissivo dell'imputato integra tutt'al
più un mero illecito civile e non pure una violazione penalmente sanzionabile e,
dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non
sussiste.
Il carattere assorbente del motivo di ricorso testè accolto, esime dall'esame
delle rimanenti doglianze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
(…)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da B. P. avverso la sentenza del
17/05/1999 della Corte di Appello di Bologna.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 17.5.99 la Corte di Appello di
Bologna, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Reggio Emilia del
28.10.97 determinava in lire 300.000 di ammenda la pena inflitta a B. P. per il
reato di cui all'art.659, comma 1, c.p. [1], ascrittogli "perché, non impedendo
gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione,
disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi ed in
particolare di C. T. e dei suoi familiari. In Reggio Emilia fino al 18.7.1995".
La Corte di Appello, su richiesta dell’appellante,
eliminava, altresì, la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice
di primo grado e confermava nel resto la sentenza impugnata anche nella parte
relativa alla condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della
parte civile che era stato liquidato in complessive lire 3.046.650.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha
proposto ricorso per cassazione il B., tramite il difensore, deducendo: a) la
sostanziale elusione del disposto di cui all’art.84 Legge 869/81 [2] che prevede
che l’imputato sia informato della possibilità di procedere ad oblazione [3] fin
dal momento della comunicazione giudiziaria, essendo assolutamente insufficiente
alla scopo, secondo il ricorrente, il laconico e generico inciso contenuto nel
decreto di citazione a giudizio con il quale si avvertiva che "qualora ne
ricorrano i presupposti, l’imputato potrà presentare domanda di oblazione"; b)
la mancata assunzione di una prova decisiva da parte della Corte di merito che
non aveva accolto la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale
per verificare da una parte che il cane dell’imputato abbaiava per rispondere
all’abbaiare di altro cane appartenente alla parte offesa e dall’altra che il
cane del B. nonostante accertamenti e controlli esperiti nell’arco di 50 giorni
non aveva creato disturbo alla quiete pubblica, come risultava da una relazione
dei vigili urbani di Reggio Emilia del 13.9.96; c) la violazione dell’art.659,
comma 1, c.p., che richiede per la sua configurabilità che i rumori, gli
schiamazzi e gli strepiti abbiano attitudine a propagarsi disturbando così più
persone ed incidendo sulla pubblica tranquillità.
Motivi della decisione
L’ultimo motivo di ricorso, di carattere assorbente,
appare meritevole di accoglimento.
Proprio con riferimento al latrato notturno dei cani,
questa Corte ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità della
contravvenzione di cui all’art.659, comma 1, c.p., è necessario che i lamentati
rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per
una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi
disturbate. Infatti l’interesse specifico tutelato dalla norma è quello della
pubblica tranquillità e pur non essendo richiesto, trattandosi di reato di
pericolo, che il disturbo sia stato effettivamente recato a duna pluralità di
persone, è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad
incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone
(v. Cass. Sez.I 6.3.97 n.3000). Tale situazione non ricorre nel caso di specie,
poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini
di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le
testimonianze assunte, distante da altri edifici.
Il comportamento omissivo dell’imputato integra tutt’al
più un mero illecito civile e non pure una violazione penalmente sanzionabile e,
dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non
sussiste.
Il carattere assorbente del motivo di ricorso testé
accolto esime dall’esame delle rimanenti doglianze.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
fatto non sussiste.
Roma, 9 dicembre 1999.
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2000.
NOTE:
1. L’art.659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del
riposo delle persone) dispone: "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero
abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o
non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle
persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito
con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 600.000".
2. La legge 24 novembre 1981 n.689 (Modifiche al sistema penale) ha attuato la
depenalizzazione di reati e contravvenzioni.
3. L’oblazione è una causa di estinzione delle contravvenzioni. È prevista
dall’art.162 c.p. in relazione alle contravvenzioni punite con la sola pena
dell’ammenda. Consiste nel pagamento volontario, prima dell’apertura del
dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, di una somma corrispondente
alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la
contravvenzione commessa e delle spese del procedimento. Il pagamento estingue
il reato.